16 Luglio 2015
F24: si può pagare in contanti?
Non sono dovute altre imposte, così come non è dovuto il versamento dell’acconto.
I singoli modelli F24 possono essere pagati in contanti?
L’analisi – Al fine di rispondere al quesito prospettato deve essere chiarito se il dubbio si genera dall’analisi della disciplina antiriciclaggio o dalle nuove norme introdotte in merito alle modalità di presentazione del modello F24.Analizziamo distintamente i due profili.
La normativa antiriciclaggio – Il quesito posto potrebbe sorgere dal timore di violare la disciplina in tema di circolazione del contante: in considerazione del fatto che il debito complessivo ammonta ad euro 3.500 ci si potrebbe chiedere se i singoli versamenti possano essere considerati artificiosamente frazionati al fine di eludere le disposizioni in tema di circolazione del contante.
Orbene, in merito a questo aspetto merita di essere ricordato che sono del tutto ammissibili i frazionamenti connaturati all’operazione stessa o frutto di un preventivo accordi tra le parti.
Questa precisazione rappresenta ormai un punto fermo della disciplina in tema di circolazione del contante, costantemente richiamata nei chiarimenti e nelle circolari che nel tempo sono state emesse dalle Autorità di settore.
Nel caso di specie, pertanto, essendo lo stesso legislatore ad aver concesso ai contribuenti la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte dovute, appare del tutto evidente che il pagamento in contanti di singole rate di importo inferiore a 1.000 euro non configura una violazione della disciplina in tema di circolazione del contante.
Al contrario, il pagamento di un tributo in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 1.000 costituisce violazione dell’art. 49, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna deroga in tal senso (così come ricordato anche nelle Faq presenti sul sito del Dipartimento del Tesoro).
Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
La presentazione del modello F24 – Come noto, l’art. 11, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
In particolare, è previsto che i versamenti possono essere eseguiti:
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste e agenti della riscossione), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste e agenti della riscossione), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Pertanto, in considerazione delle novità introdotte, il modello cartaceo resta utilizzabile solo se la delega chiude a debito per un importo non superiore alla soglia di 1.000 euro.
A rilevare, però, è l’importo della singola delega, e non l’intero carico tributario.
Pertanto, se il contribuente non è titolare di partita Iva e nella delega non sono presenti delle compensazioni, sarà possibile procedere al versamento delle imposte mediante il modello cartaceo.