17 Luglio 2015
Il difetto dello ius postulandi impedisce alla CTR di esaminare le eccezioni non rilevabili d’ufficio
In via preliminare, il collegio catanzarese ha rilevato, d’ufficio, il difetto di rappresentanza processuale del difensore della parte contribuente, in quanto la procura conferita nell’originario ricorso alla CTP era limitata al solo relativo primo grado di giudizio, mentre nessuna nuova procura è stata apposta a margine o in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello. Pertanto la CTR ha ritenuto “che l’attività difensiva svolta nell’interesse di parte appellata nel presente grado di giudizio è tamquam non esset e che non possono essere prese considerazione tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio”.
Nel merito, la CTR ha invece ritenuto di non poter accogliere l’appello dell’Ufficio. La S.C. ha sostenuto che, “in tema di motivazione delle cartelle, ha osservato il Collegio giudicante, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all’intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l’accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente” (cfr. Cass., Sez. 5, n.2373/13).
Ebbene, nella fattispecie, la cartella esattoriale notificata al contribuente non conteneva alcun riferimento ai presupposti dell’imposizione. Solo nel giudizio d’appello è emerso che il presupposto impositivo era un avviso di liquidazione conseguente alla revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa”; sicché, in difetto della dimostrazione in primo grado o in sede di formulazione dell’appello della notificazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni “prima casa”, la CTR ha ritenuto di non poter accogliere il gravame dell’amministrazione.
In motivazione si legge: “Ora è che nella fattispecie la cartella esattoriale effettivamente non contiene alcun riferimento ai presupposti dell’imposizione che solo in sede di ricorso d’appello emergono dal ricorso introduttivo dell’Agenzia delle entrate e che sarebbero rappresentati da un avviso di liquidazione di revoca delle agevolazioni fiscali ‘prima casa’ notificato alla contribuente il 28/6/2008, ma del quale non è traccia in atti se non nella descrizione dei pagamenti e sotto la dizione ‘Ruolo n.2009/25 reso esecutivo in data 18-12-2008 ruolo ordinario’. D’altro canto di tale presupposto impositivo non è nemmeno traccia nel ricorso introduttivo di primo grado onde nemmeno può essere invocato dall’appellante il surrichiamato principio di diritto formulato dalla S.C. Scorgendo la cartella esattoriale quindi, in disparte il summenzionato generico richiamo ad un ‘ruolo’, nulla compare in ordine alla natura e provenienza dell’IVA e degli accessori sul relativo importo dei quali viene richiesto il pagamento. Con la conseguenza che non essendo stato dimostrato in primo grado od in sede di formulazione dell’appello che vi sia stata una preventiva notificazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni prima casa di cui riferisce l’appellante, il gravame non può trovare accoglimento”.
È stato pertanto mantenuto fermo il disposto della sentenza di primo grado. L’Ufficio non è stato condannato al pagamento delle spese.