7 OTTOBRE 2015
- Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) prevedono la qualificazione dell’errore derivante dalla compilazione degli elenchi quale errore di natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale (C.M. 31/E/2014).
• le violazioni di natura statistica: sono disciplinate dall’art. 11, D.Lgs. 322/1989;
• le violazioni di natura fiscale: sono disciplinate dall’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995.
Tipo di violazione – Per quanto riguarda la possibilità che l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT assuma carattere di “violazione formale” nella R.M. 20/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito i dovuti chiarimenti. Nel richiamato documento di prassi si legge che si tratta di “violazioni meramente formali”, quelle violazioni che non sono punibili, in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, e non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’esimente in argomento – chiarisce l’Agenzia – non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo, tra i quali sono senz’altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Di conseguenza, l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT non può assumere i connotati di violazione formale, con la conseguente applicazione delle sanzioni e del ravvedimento.
Le violazioni fiscali –L’art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997 prevede che l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 516,00 a 1.032,00 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
In base alla richiamata disposizione normativa:
• se gli elenchi sono stati omessi si applica la sanzione da 516,00 a 1.032,00 per ciascuno di essi, ridotta alla metà (da 258 a 516) in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo;
• se gli elenchi sono stati presentati in maniera incompleta, inesatta o irregolare si applica la sanzione da 516,00 a 1.032,00 per ciascuno di essi, salvo che non si provveda spontaneamente alla correzione o che la correzione avvenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio.
Ravvedimento –Come precedentemente accennato, si potrà usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, ottenendo in tal modo la riduzione delle sanzioni ad 1/8. Conseguentemente, le sanzioni ammonteranno a 1/8 di 516,00 ovvero 64,50 da pagare con F24 indicando il codice 8911.
Sono, inoltre, applicabili gli istituti del cumulo giuridico (articolo 12 D.Lgs. 472/1997) e della definizione agevolata delle sanzioni(articolo 16 D.Lgs. 472/1997).
Le violazioni statistiche –Ai sensi del novellato art. 34, co. 5, D.L. 41/1995, come modificato dal Decreto Semplificazioni fiscali, le violazioni di natura statistica sono punite con l’applicazione della sanzione amministrative alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 euro, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.
Le violazioni statistiche sono sanzionate dall’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, il quale – nella formulazione vigente sino alle intervenute modifiche introdotte dal Decreto sulle semplificazioni fiscali – prevedeva che l’omessa o inesatta compilazione dei dati statistici fosse punita con la sanzione:
• da 207,00 a 2.066,00 euro, per persone fisiche;
• da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società.
Era tuttavia prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni se i dati mancanti o inesatti fossero integrati o corretti entro il termine, non inferiore a 30 giorni, stabilito dell’Ufficio.
L’articolo 25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato e semplificato l’onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale. In particolare, l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 322/1989. Tale disposizione prevede, al primo comma, secondo periodo, che “è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”.
In forza dell’ultimo Decreto pubblicato, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 euro, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013.
Il riformulato articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 specifica, inoltre, che la sanzione prevista per le violazioni statistiche è applicata una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.