SPESE D’ISTRUZIONE: NUOVA DETRAZIONE

9 OTTOBRE 2015

Scatta la detraibilità delle spese per la frequentazione della scuola paritaria

Premessa – Cambia la detraibilità Irpef delle spese d’istruzione in quanto viene introdotta la possibilità di detrarre anche le spese relative a scuole dell’infanzia e primaria e viene previsto un limite alla detrazione pari a euro 400. Questa è una delle novità fiscali introdotta dalla Legge n. 107/2015 (“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio.
Detraibilità – Secondo la vecchia formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera “e” del Tuir prevedeva la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Le spese potevano riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non dovevano essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
Riforma scuola – Con la riforma del sistema scolastico (Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – c.d. “Buona scuola” – pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 16) sono state riscritte le regole sulla detraibilità delle spese d’istruzione. Anzitutto a essere riformulata è stata la lettera “e” del suddetto articolo 15 – primo comma.

Nuova disposizione legislativa – Secondo il nuovo testo legislativo “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali; e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

Nuove regole – Rispetto alle regole precedenti diventano, quindi, detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Le nuove regole prevedono però un tetto massimo di detrazione, in quanto la detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, in sostanza la detrazione massima per alunno o studente non potrà superare 76 euro annui.

Familiari a carico – Resta ferma la possibilità di detrarre le suddette spese di istruzione anche nell’interesse dei familiari a carico (art. 12 TUIR) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS