9 OTTOBRE 2015
- Premessa – In base al comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza ovvero di mancata conclusione della mediazione “è esclusa la conciliazione giudiziale”.
Dunque, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale.
Si ricorda che entrambi (mediazione e conciliazione) rappresentano due istituti deflattivi del contenzioso tributario, che consentono di chiudere la lite con notevole risparmio di costi e tempi per le parti.
La nuova previsione dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015 del D.Lgs. n. 156/2015 (approvato dal CDM del 22/09/2015) che reca le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, è modificato l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 che come anticipato in premessa dispone l’alternatività tra la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale.
In particolare, l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è sostituito dal seguente: “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 12 comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo”.
Dunque, viene eliminata proprio la previsione dell’esclusione della conciliazione giudiziale per le lite oggetto di mediazione tributaria.
Pertanto, anche le controversie oggetto del reclamo/mediazione tributaria potranno essere definite mediante l’istituto della conciliazione giudiziale.