12 OTTOBRE 2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Sospensione giudiziale e amministrativa – La nuova disciplina, anche con riferimento alla ripresa di vecchie rateizzazioni, prevede che in caso di cessazione degli effetti della sospensione, giudiziale o amministrativa, il debito è riammesso alla dilazione, con la stessa scadenza temporale di 72 mesi.
Dilazione importi dovuti negli atti di accertamento o negli avvisi bonari – Le somme dovute, collegate agli avvisi bonari, possono essere oggetto di rateizzazione massima di:
• otto rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo, per somme non superiori a euro 5.000;
• venti rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquemila euro.
Per gli atti di accertamento, la dilazione massima per importi superiori a € 50.000, passa da 12 a 16 mesi.
Il pagamento della 1° rata deve perfezionarsi entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione, sulle rate successive vanno corrisposti gli interessi, che sono calcolati dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata elaborata. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Lieve inadempimento – Il decreto D.Lgs. n. 159/2015, introduce il lieve inadempimento che permette di mantenere in essere la dilazione in corso, qualora:
• il ritardo nell’effettuazione del pagamento non sia superiore a 7 giorni;
• l’importo di omesso pagamento è inferiore al 3% della rata successiva alla prima o comunque non superiore a euro 10.000.
In caso di decadenza dalla dilazione, si ritiene che la riduzione della sanzione dal 60% al 45%, debba valere anche per le rateizzazioni già in essere, visto il principio del “favore rei”, di cui all’art. 3 D.Lgs. 472/97.
Effetti su ipoteche e azioni esecutive – Alla ricezione della richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso in cui la richiesta di rateazione non venga accolta, ovvero in caso di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilita di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.