14 ottobre 2015
L’accordo può arrivare anche in appello
Conciliazione fuori udienza. In base al novellato art. 48 del D.Lgs. 546/92 le parti possono presentare alla CTP o alla CTR un’istanza congiunta laddove abbiano raggiunto un accordo per la totale o parziale conciliazione della controversia. Qualora sia già stata fissata l’udienza, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere con sentenza; emette invece un’ordinanza se l’accordo è solo parziale; in tal caso il giudizio proseguirà per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione.
Se la data di udienza non è stata ancora fissata quando le parti hanno presentato l’istanza congiunta di conciliazione totale o parziale, il presidente della sezione provvede con decreto.
L’istanza congiunta per la c.d. conciliazione “fuori udienza” deve essere sottoscritta dalla parti oppure dai rispettivi difensori a ciò delegati. L’accordo deve indicare le somme dovute con la specificazione dei termini e delle modalità di pagamento. Esso costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Conciliazione in udienza. Ai sensi del nuovo articolo 48-bis del D.Lgs. n. 546/92 le parti, tanto in primo grado quanto in appello, possono presentare istanza per la totale o parziale conciliazione della controversia, entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza fissata per trattazione della causa.
Se il giudice ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilità dell’istanza, invita le parti alla conciliazione; qualora l’accordo conciliativo non sia raggiunto entro la prima udienza di trattazione, il giudice può comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l’eventuale perfezionamento dell’accordo conciliativo oppure, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.
Se la conciliazione va a buon fine, deve essere redatto un apposito verbale che deve indicare le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e interessi. Il verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Pagamento e sanzioni. Le modalità per il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione (in udienza o fuori udienza) sono individuate dall’art. 48-ter che nel testo modificato stabilisce un regime sanzionatorio differente per la conciliazione in primo grado e per quella in appello:
- qualora il perfezionamento della conciliazione avvenga nel corso del primo grado di giudizio, le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge;
- il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio d’appello comporterà, invece, l’applicazione delle sanzioni nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge.
L’art. 48-ter dispone che entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo per la conciliazione fuori udienza, oppure della redazione del processo verbale in udienza, deve essere effettuato il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento anche di una sola rata, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, “aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta”.
Per il versamento rateale delle somme conciliate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di accertamento con adesione (L. 218/97). A differenza dell’accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto o della prima rata, la conciliazione giudiziale si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo (nel caso di conciliazione fuori udienza) ossia con la redazione del processo verbale (nel caso di conciliazione in udienza).