Il Patent-Box è un regime di tassazione agevolato, irrevocabile, di durata quinquennale rinnovabile
Il 30 luglio 2015 il Ministero della Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha emanato il decreto di attuazione del cosiddetto “Patent Box”; così è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime opzionale di tassazione di redditi collegati all’utilizzo dei cosiddetti “intagibles assets”, ossia:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
• marchi d’impresa;
• disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Finalità – Il regime in questione si pone l’obiettivo di favorire la ricollocazione dei beni immateriali detenuti all’estero, agevolando un loro mantenimento all’interno del nostro ordinamento, nonché dare un impulso all’attività di ricerca e sviluppo; è opportuno però mettere in evidenza che tutto parte dalla necessità di limitare un comportamento antielusivo del contribuente che potrebbe, mediante artifici, mettere in atto una serie di azioni volte alla delocalizzazione del reddito al fine di un assoggettamento a una fiscalità agevolata.
Nexus approach – L’elemento determinante al fine dell’applicazione di tale regime agevolato, è proprio l’individuazione dei costi inerenti il bene immateriale; secondo quanto espresso dall’OCSE, è fondamentale che tra le spese sostenute e il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale stesso sussista un collegamento diretto.
Quota di reddito e valore della produzione – Il patent box prevede che la quota di reddito e del valore della produzione che può essere oggetto di agevolazione venga definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo (anche se affidata a soggetti esterni al gruppo) sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (numeratore) e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene (denominatore). I costi indicati al denominatore comprendono anche i costi eventuali, di acquisizione del bene immateriale (comprese le royalties) e i costi per attività di R&S affidate a società interne al gruppo.; i costi indicati in aggiunta al denominatore, concorrono anche alla formazione dei costi indicati al numeratore, ma in una misura pari al 30% (up lift). Si fa riferimento ai costi fiscalmente rilevanti.
Il coefficiente prima dell’up-lift sarà:
8000/13.000 (costi qualificati/costi complessivi);
visto che i costi non qualificati ammontano a 5.000 (differenza 13.000-8000), e che l’up-lift opera nei limiti del 30%(2.400) dei costi qualificati, il coefficiente con l’up-lift sarà pari a 10400/13000, ossia 0,8. Il coefficiente, moltiplicato per il reddito ritraibile dall’asset intangibile, determina il reddito agevolabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus