Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20440/2015
- Vietato distrarsi durante gli orari di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, può installare un gps nell’auto aziendale oppure incaricare un’agenzia investigativa privata per tracciare i movimenti del dipendente e verificare che quest’ultimo ottemperi correttamente ai propri doveri lavorativi. Non è concesso, quindi, al lavoratore fermarsi al bar o alle tavole calde durante il proprio turno di lavoro, pena il licenziamento.
Il caso – La vicenda riguarda il licenziamento di un lavoratore per essersi allontanato dalla sede aziendale – con un’autovettura della società – in orario lavorativo e per essersi trattenuto al bar o nei locali di una tavola calda “per conversare, ridere o scherzare coi colleghi”. Il licenziamento è stato dichiarato legittimo dalla Corte d’appello, in quanto il dipendente aveva l’incarico di dare disposizioni agli operai e di verificare lo svolgimento del ritiro dei rifiuti indifferenziati, con una pausa di lavoro dalle ore 9 alle 9.10. Pertanto è stato lecito il controllo svolto dal datore, al di fuori dei locali aziendali, tramite guardie giurate o con investigatori privati e con l’uso di uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (Gps – Global positionig system). Rispetto al comportamento addebitato, il lavoratore aveva autonomia operativa, ma era anche tenuto al rispetto dei limiti temporali della pausa. Inoltre, dalla relazione investigativa e da molteplici testimonianze erano risultati gli abbandoni del lavoro fuori orario senza adeguata giustificazione, anche al di fuori dei territori di competenza. Detti comportamenti, nonché i precedenti, costituivano in definitiva giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra le parti.
Il lavoratore impugna la sentenza e ricorre in Cassazione, sostenendo l’illegittimità del licenziamento per via della violazione degli artt. 2, 3, 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Tali norme, in particolare impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti e attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
La sentenza – Gli Ermellini respingono il ricorso del lavoratore e giudicano legittimo il licenziamento. Infatti, in merito alla violazione degli articoli appena menzionati, i Giudici sostengono che “non sono vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti”. Ma non solo. La sentenza conferma altresì la possibilità per il datore di lavoro di poter eseguire i controlli anche mediante agenzie investigative private. Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’ interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore.
Dunque, è assolutamente legittimo installare il gps all’interno dell’automobile aziendale, e i dati raccolti possono essere utilizzate poi in sede di giudizio contro il dipendente, al fine di provarne l’infedeltà e procedere così al suo licenziamento. Stesso discorso vale per il monitoraggio degli spostamenti del lavoratore mediante agenzie investigative private, purché tale attività sia finalizzata a verificare eventuali comportamenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
Insomma è vietato distrarsi durante gli orari di lavoro, alla luce anche delle molteplici possibilità di cui i datori di lavoro possono avvalersi per licenziare il proprio dipendente. Basti pensare che anche una semplice foto scattata magari dal collega può essere utile per provare l’inadempienza dell’attività lavorativa.
Autore: Redazione Fiscal Focus