A partire dal 22 ottobre, le novità in materia penale avranno effetto retroattivo
- Il Decreto Legislativo 158/2015 ha apportato profonde novità in materia di reati fiscali; è opportuno mettere in evidenza i principali cambiamenti, per poi successivamente entrare nel merito in riferimento alle varie fattispecie per le quali si possono configurare o meno situazioni di reato, amministrativo o penale; le nuove regole penali rispetto alle novità introdotte per sanzioni amministrative, entreranno subito in vigore, con effetto retroattivo.
Sanzioni penali – La sanzione penale assume carattere specifico rispetto a quella amministrativa, e si configura solo al verificarsi di determinati comportamenti, e al superamento di determinati importi, come previsione estrema a contrasto di situazioni ben definite e insidiose; da qui l’innalzamento delle soglie di rilevanza penale di determinati comportamenti illeciti.
Dichiarazione infedele – L’art 4 del Decreto n°158/2015 in riferimento alle dichiarazioni infedeli innalza la soglia di punibilità da 50 a 150 mila euro, con la previsione di un valore assoluto di imponibile evaso pari a 3 milioni ( prima 2 milioni) e una reclusione da 1 a tre anni. Non rientrano nell’ambito penale i costi indeducibili se effettivamente sostenuti, e gli errori sull’inerenze e sulla competenza, si da particolare enfasi ai “costi fittizi”, ossia quei costi che in realtà non sono stati sostenuti(dichiarazione fraudolenta), per i quali non si fa più riferimento alla dicitura “dichiarazione annuale” ma semplicemente si parla di dichiarazione in generale, con la previsione che siano indicate quali siano le dichiarazioni non annuali comprese nel provvedimento. La normativa precedente non operava una distinzione tra costi effettivamente sostenuti, ma non deducibili, e costi fittizi sopra descritti, in quanto entrambi concorrevano alla formazione degli elementi passivi fittizi; in caso di dichiarazione fraudolenta, collegata all’utilizzo di fatture false, quindi configurato anche come utilizzo di costi fittizi, il reato penale prevede dai 18 mesi ai 6 anni di reclusione (con la previsione della misura cautelare).
Omessa presentazione – per quanto riguarda l’omessa presentazione dichiarazione annuale redditi e iva, ad un innalzamento della soglia per la quale si configura il delitto, che passa da 30 a 50 mila euro, si contrappone un inasprimento della pena che è configurabile con una reclusione da 18 mesi a 4 anni, prima era invece da uno a tre anni., viene introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta. Ai fini del calcolo dell’imposta evasa, è opportuno considerare le perdite nel loro complesso, si passa quindi da un’evasione teorica che non considerava le perdite da computare, a un’evasione effettiva.
Esimenti– Qualora prima dell’apertura del dibattimento, il contribuente provveda al pagamento dell’imposta, maggiorata dagli interessi e dalle sanzioni, si configura a suo favore un istituto premiale che in alcuni casi può determinare una causa di non punibilità, come nel caso di omesso versamento iva, mentre in altre situazione può semplicemente determinare una riduzione della sanzione; tale previsione è valida anche per i reati già contestati, sempre se è avvenuto il pagamento o comunque la rateazione., per infedele ed omessa dichiarazione è possibile è possibile dunque effettuare il ravvedimento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva e solo se i controlli non hanno avuto inizio. Prima della riforma il pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio dibattito determinava una riduzione massima fino ad 1/3, assumendo semplicemente caratteristica di attenuante del reato: non è da annoverare in queste previsioni l’indebita compensazione con crediti inesistenti.
Dichiarazione infedele – L’art 4 del Decreto n°158/2015 in riferimento alle dichiarazioni infedeli innalza la soglia di punibilità da 50 a 150 mila euro, con la previsione di un valore assoluto di imponibile evaso pari a 3 milioni ( prima 2 milioni) e una reclusione da 1 a tre anni. Non rientrano nell’ambito penale i costi indeducibili se effettivamente sostenuti, e gli errori sull’inerenze e sulla competenza, si da particolare enfasi ai “costi fittizi”, ossia quei costi che in realtà non sono stati sostenuti(dichiarazione fraudolenta), per i quali non si fa più riferimento alla dicitura “dichiarazione annuale” ma semplicemente si parla di dichiarazione in generale, con la previsione che siano indicate quali siano le dichiarazioni non annuali comprese nel provvedimento. La normativa precedente non operava una distinzione tra costi effettivamente sostenuti, ma non deducibili, e costi fittizi sopra descritti, in quanto entrambi concorrevano alla formazione degli elementi passivi fittizi; in caso di dichiarazione fraudolenta, collegata all’utilizzo di fatture false, quindi configurato anche come utilizzo di costi fittizi, il reato penale prevede dai 18 mesi ai 6 anni di reclusione (con la previsione della misura cautelare).
Omessa presentazione – per quanto riguarda l’omessa presentazione dichiarazione annuale redditi e iva, ad un innalzamento della soglia per la quale si configura il delitto, che passa da 30 a 50 mila euro, si contrappone un inasprimento della pena che è configurabile con una reclusione da 18 mesi a 4 anni, prima era invece da uno a tre anni., viene introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta. Ai fini del calcolo dell’imposta evasa, è opportuno considerare le perdite nel loro complesso, si passa quindi da un’evasione teorica che non considerava le perdite da computare, a un’evasione effettiva.
Esimenti– Qualora prima dell’apertura del dibattimento, il contribuente provveda al pagamento dell’imposta, maggiorata dagli interessi e dalle sanzioni, si configura a suo favore un istituto premiale che in alcuni casi può determinare una causa di non punibilità, come nel caso di omesso versamento iva, mentre in altre situazione può semplicemente determinare una riduzione della sanzione; tale previsione è valida anche per i reati già contestati, sempre se è avvenuto il pagamento o comunque la rateazione., per infedele ed omessa dichiarazione è possibile è possibile dunque effettuare il ravvedimento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva e solo se i controlli non hanno avuto inizio. Prima della riforma il pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio dibattito determinava una riduzione massima fino ad 1/3, assumendo semplicemente caratteristica di attenuante del reato: non è da annoverare in queste previsioni l’indebita compensazione con crediti inesistenti.
Raddoppio termini di prescrizione – Il Decreto 128/2015 in oggetto prevede il raddoppio dei termini di prescrizione solo laddove, la comunicazione della violazione è avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentata la dichiarazione, ovvero entro il 5° anno qualora la dichiarazione non sia stata presentata.