La dichiarazione fraudolenta: nuove disposizioni

Il D.lgs. 158/2015 non fa riferimento solo alle dichiarazioni annuali

Il Decreto di riforma delle sanzioni, ha apportato importanti modifiche rispetto a quanto stabilito in precedenza dal D.lgs. 74/2000), innanzitutto allargando il campo di previsione di tale reato, estendendola alle dichiarazioni in generale; non si fa quindi solo riferimento alle dichiarazioni annuali. 
La norma mira a colpire coloro che mettono in atto un comportamento volto a simulare oggettivamente o soggettivamente determinate operazioni tramite documenti falsi, al fine di ostacolare l’accertamento, e indurre all’errore l’Amministrazione Finanziaria; le ipotesi di reato prevedono che si manifestino congiuntamente:
• evasione con riferimento alla singola imposta, superiore ad 30.000 euro;
• ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ossia, superiore ad 1,5 milioni di euro, o con importo complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

L’ applicabilità della norma, come accennato in precedenza, mira alle dichiarazioni in generale, come ad esempio:
• elenchi riepilogativi delle operazioni Intra Ue, relativi agli acquisti;
• dichiarazioni di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni, o altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;
• dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati.
Sembrano escluse le dichiarazioni a carattere puramente comunicativo.

Operazioni inesistenti – Il reato quindi si configura qualora si utilizzano fatture legate ad operazioni inesistenti, e indicando nella dichiarazione elementi fittizi ad esse collegate; non bisogna pensare al termine “operazioni inesistenti” in maniera ristretta, ma rientra nelle operazioni fraudolente anche una rappresentazione documentale dell’operazione, laddove, la stessa, non corrisponda alla realtà effettiva delle operazioni stesse; quindi il reato scatterà anche in presenza di un’operazione effettivamente effettuata. Ai fini penali, si da particolare enfasi ai “costi fittizi”, ossia quei costi che in realtà non sono stati sostenuti(dichiarazione fraudolenta); la normativa precedente non operava una distinzione tra costi effettivamente sostenuti, ma non deducibili, e costi fittizi sopra descritti, in quanto entrambi concorrevano alla formazione degli elementi passivi fittizi; è opportuno evidenziare la diversa portata delittuosa delle due condotte, giustamente, ora differenziata. Ai fini penali, nessun costo indebitamente dedotto, ma comunque sostenuto potrà alimentare l’imposta evasa.
Scritture contabili – Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali; non si fa più riferimento alla “falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie”, tuttavia però il reato può configurarsi nella prospettiva che i documenti falsi vadano ad integrare la condotta del reato stesso in quanto sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie.
Pene previste – Il configurarsi di tale reato comporta una reclusione da 18 mesi a 6anni, e ai fini delle indagini è consentito l’utilizzo delle intercettazioni, nonché misure cautelative quali la custodia cautelare.

Autore: Redazione Fiscal Focus