I dati comunicati utili per la ricostruzione del reddito
- Premessa – Tra gli elementi di spesa da considerare per calcolare il reddito “presuntivamente” mediante il nuovo redditometro, figurano anche i finanziamenti soci da comunicare al fisco entro il prossimo 30 ottobre.
Comunicazione beni ai soci – La norma ha introdotto l’obbligo di comunicare al Fisco i beni dati in uso a soci e familiari (e il suo finanziamento) anche al fine di potenziare le informazioni a disposizione degli Uffici per gli accertamenti sintetici e da redditometro. Lo stesso comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha stabilito, infatti che: “l’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società”.
Redditometro – È dunque evidente che l’Amministrazione Finanziaria intende includere ai fini del redditometro quelle situazioni in cui i soci ricorrono a finanziamenti e alle altre forme di capitalizzazione a favore della società (che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico dal 1991, come spese per incrementi patrimoniali). Spesso, infatti, risulta che soggetti privi di un adeguato reddito abbiano finanziato o capitalizzato le società partecipate in misura eccedente rispetto alle effettive possibilità; con ciò si solleva, evidentemente, il dubbio che la fonte della provvista siano dei redditi non correttamente dichiarati al Fisco.
D.M. 25.09.2015 – Il provvedimento del Ministero dell’Economia del 25 settembre che ha dettato i nuovi criteri per l’applicazione del redditometro per gli accertamenti a decorrere dal 2011, ha confermato buona parte delle regole previste nel precedente decreto. Al riguardo si fa presente che una componente di reddito rilevante è data dagli incrementi patrimoniali in quanto il D.M. 25 settembre 2015 nella tabella, allegata al decreto, oltre ad un’elencazione di massima delle diverse tipologie precisa che l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno va considerato al netto: “dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.
Investimenti – Si sottolinea come nella precedente versione del redditometro gli investimenti “pesavano” nell’anno per un quinto del loro valore e che tale cautela era utile per evitare di dover richiedere, quasi sempre, giustificazioni al contribuente in relazione alla sua capacità di spesa per investimenti. Oggi, invece, tale attenzione non è più presente: quindi, potrà accadere che il contribuente, con maggior frequenza rispetto al passato, sia chiamato a giustificare il proprio reddito nell’anno in cui è stato posto in essere il finanziamento.
Finanziamenti soci – In sostanza il finanziamento soci incide sul redditometro, in quanto l’Amministrazione opera una ricostruzione parametrica del reddito attribuibile al contribuente, e l’accertamento potrebbe sorgere se i redditi dichiarati fossero insufficienti per lo stile di vita e le spese (compresi i finanziamenti soci) del soggetto in questione.
Rimborsi . Va detto, tuttavia, che per quanto riguarda i versamenti e le capitalizzazioni eseguite, perché siano rilevanti, devono costituire flussi realmente eseguiti. D’altro canto, l’Amministrazione Finanziaria, come chiarito dalla Circolare n.25/E del 2012, richiede informazioni anche sulle restituzioni dei finanziamenti da parte della società. Tale scelta può diventare vantaggiosa per i contribuenti, perché i flussi in entrata rappresentano legittime risorse finanziarie utilizzabili in sede difensiva per dimostrare in che modo si sono fronteggiate le spese sostenute.
Redditometro – È dunque evidente che l’Amministrazione Finanziaria intende includere ai fini del redditometro quelle situazioni in cui i soci ricorrono a finanziamenti e alle altre forme di capitalizzazione a favore della società (che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico dal 1991, come spese per incrementi patrimoniali). Spesso, infatti, risulta che soggetti privi di un adeguato reddito abbiano finanziato o capitalizzato le società partecipate in misura eccedente rispetto alle effettive possibilità; con ciò si solleva, evidentemente, il dubbio che la fonte della provvista siano dei redditi non correttamente dichiarati al Fisco.
D.M. 25.09.2015 – Il provvedimento del Ministero dell’Economia del 25 settembre che ha dettato i nuovi criteri per l’applicazione del redditometro per gli accertamenti a decorrere dal 2011, ha confermato buona parte delle regole previste nel precedente decreto. Al riguardo si fa presente che una componente di reddito rilevante è data dagli incrementi patrimoniali in quanto il D.M. 25 settembre 2015 nella tabella, allegata al decreto, oltre ad un’elencazione di massima delle diverse tipologie precisa che l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno va considerato al netto: “dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.
Investimenti – Si sottolinea come nella precedente versione del redditometro gli investimenti “pesavano” nell’anno per un quinto del loro valore e che tale cautela era utile per evitare di dover richiedere, quasi sempre, giustificazioni al contribuente in relazione alla sua capacità di spesa per investimenti. Oggi, invece, tale attenzione non è più presente: quindi, potrà accadere che il contribuente, con maggior frequenza rispetto al passato, sia chiamato a giustificare il proprio reddito nell’anno in cui è stato posto in essere il finanziamento.
Finanziamenti soci – In sostanza il finanziamento soci incide sul redditometro, in quanto l’Amministrazione opera una ricostruzione parametrica del reddito attribuibile al contribuente, e l’accertamento potrebbe sorgere se i redditi dichiarati fossero insufficienti per lo stile di vita e le spese (compresi i finanziamenti soci) del soggetto in questione.
Rimborsi . Va detto, tuttavia, che per quanto riguarda i versamenti e le capitalizzazioni eseguite, perché siano rilevanti, devono costituire flussi realmente eseguiti. D’altro canto, l’Amministrazione Finanziaria, come chiarito dalla Circolare n.25/E del 2012, richiede informazioni anche sulle restituzioni dei finanziamenti da parte della società. Tale scelta può diventare vantaggiosa per i contribuenti, perché i flussi in entrata rappresentano legittime risorse finanziarie utilizzabili in sede difensiva per dimostrare in che modo si sono fronteggiate le spese sostenute.