Sentenza immediatamente esecutiva

Premessa – In base alla formulazione originaria dell’art. 69 (“Condanna dell’ufficio al rimborso”) del D.lgs. 546/1992, nell’ambito del contenzioso tributario, “se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2”.
Dunque, sulla base di disposto, la condanna diventa esecutiva solo in seguito al “passato in giudicato” della sentenza.
Il D.lgs. n. 156/2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015) di attuazione della legge delega fiscale n. 23/2014, (approvato nel CDM del 22 settembre 2015) e recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, rinnova completamente il predetto art. 69.

Il novellato art. 69 D.lgs. 546/1992 – In primo luogo è completamente sostituito il primo (e unico) comma di cui si componeva il vecchio art. 69 D.lgs. 546/1992 (ora denominato “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”).
In particolare, il primo periodo del nuovo comma 1 dispone che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive.”.
Dunque, a differenza di quanto previsto dal vecchio art. 69, il legislatore ora stabilisce che la sentenza di condanna diventa immediatamente esecutiva senza la necessità di attendere il suo passato in giudicato.
Quindi, il contribuente (vittorioso) può ottenere l’immediato pagamento dalla parte soccombente delle somme dovute e stabilite nella sentenza.

La necessità della garanzia e ricorso per ottemperanza – Il secondo periodo, del nuovo comma 1, tuttavia, subordina l’esecutività immediata della sentenza alla prestazione di una garanzia dal parte del contribuente, qualora il pagamento delle somme cui è stata condannata la parte soccombente sia di importo superiore a 10mila euro. Sarà il giudice a decidere circa la necessità di prestare garanzia tenendo conto delle condizioni di solvibilità del contribuente (vittorioso).
Il particolare, il predetto secondo periodo del comma 1, espressamente afferma che “tuttavia, il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalla spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.

Il successivo nuovo comma 3 dispone che i costi della garanzia sono anticipati dal contribuente vittorioso e poi posti a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

Inoltre, il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza (immediatamente esecutiva) deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2 (nuovo comma 4).
Infine, come disposto dal nuovo e ultimo comma 5, nel caso in cui la parte soccombente non dia esecuzione alla sentenza, il contribuente vittorioso può ricorrere per l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

La decorrenza delle novità – Quanto è disposto dal nuovo art. 69 entrerà in vigore a decorrere dal 1° giugno 2016.

Autore: Pasquale Pirone