Esonero dalla comunicazione dei beni ai soci
- Premessa – Non vige l’obbligo della comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit per l’amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir: diversa, dunque, la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit.
– per l’utilizzatore (socio/familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
– per il concedente (ditta individuale/società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
La comunicazione – A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore / concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902 e successivamente “sostituito” nel mese di novembre 2013, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Presupposti – In linea generale va detto che l’obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa se l’utilizzo del bene avviene a valori di mercato alcun dovere di comunicazione è richiesto.
In altre parole l’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:
• un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
• sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d’imposta.
Fringe benefit – In questo senso il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha altresì chiarito, che non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.
Amministratore – Allo stesso modo il provvedimento prevede che, per una delle casistiche pratiche più diffuse, quella riguardante l’utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione. Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l’amministratore.
Società di persone – Corollario di tale affermazione è che, nessuna comunicazione è dovuta anche nell’ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò indipendentemente dalla posizione assunta nel Modello Unico. Anche l’imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto)concessi in “godimento personale”, è escluso dall’obbligo di comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
Professionista – Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata.