L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello INTRA 12, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato – a decorrere dal 1° ottobre 2015 –
- Con il provvedimento del 25 agosto 2015 l’Amministrazione Finanziaria ha dato il via libera al nuovo modello Intra – 12. L’adozione del nuovo modello si è resa necessaria al fine adeguare la nuova modulistica a seguito delle modifiche introdotte all’art. 49 del D.L. n. 331/1993, che disciplina tale adempimento, dalla Legge n. 228/2012 (la Finanziaria del 2013) la quale ha previsto che la presentazione del modello Intra – 12 debba essere effettuata entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente (e quindi non più per gli acquisti registrati nel mese precedente).
Ambito soggettivo – Il nuovo modello INTRA 12 deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
– gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta ed i produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/1993, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano optato per l’applicazione dell’iva in Italia;
– gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d’imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge
– gli enti non commerciali soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
Le operazioni da indicare – Le istruzioni precisano che il nuovo Intra – 12 deve essere presentato entro la fine di ciascun mese per comunicare l’ammontare:
• degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
• degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72;
• degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2, primo periodo del D.P.R. n. 633/72);
• degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL n. 331/93, nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
I citati soggetti devono presentare il citato modello per effettuare le seguenti operazioni:
– comunicare l’ammontare degli acquisti intraUE di beni;
– comunicare l’ammontare degli acquisti di beni / servizi ricevuti da soggetti non stabiliti in Italia;
– comunicare l’ammontare dell’IVA dovuta;
– indicare gli estremi del relativo versamento.
– gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta ed i produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/1993, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano optato per l’applicazione dell’iva in Italia;
– gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d’imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge
– gli enti non commerciali soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
Le operazioni da indicare – Le istruzioni precisano che il nuovo Intra – 12 deve essere presentato entro la fine di ciascun mese per comunicare l’ammontare:
• degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
• degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72;
• degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2, primo periodo del D.P.R. n. 633/72);
• degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL n. 331/93, nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
I citati soggetti devono presentare il citato modello per effettuare le seguenti operazioni:
– comunicare l’ammontare degli acquisti intraUE di beni;
– comunicare l’ammontare degli acquisti di beni / servizi ricevuti da soggetti non stabiliti in Italia;
– comunicare l’ammontare dell’IVA dovuta;
– indicare gli estremi del relativo versamento.
Le novità del modello INTRA 12 – Tra le novità del nuovo modello, si segnala che:
– è stato eliminato il campo riservato all’indicazione dell’Ufficio competente; sono stati eliminati i campi relativi alla residenza nello Stato estero nella Sezione “Dichiarante diverso dal contribuente”;
– è stato eliminato il campo per l’indicazione, da parte del CAF, del numero di iscrizione all’Albo, nella Sezione “Impegno alla presentazione telematica”;
– è stata modificata la dicitura “Comunità” in “Unione Europea” nella Sezione “Acquisti”.