Accessi e verifiche. Accettare il pvc senza riserve salva l’accertamento

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 16 ottobre 2015

L’accertamento di maggiori imposte può basarsi unicamente sulle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dall’amministratore unico della società. Se l’amministratore ha sottoscritto il processo verbale di constatazione senza riserve, le sue dichiarazioni valgono come confessione stragiudiziale. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 20979/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, secondo cui male aveva fatto la Commissione Tributaria Regionale della Campania ad annullare la ripresa a carico della contribuente – una Srl -, posto che il volume d’affari era stato determinato considerando quale percentuale di ricarico il 20 per cento così come concordato in contraddittorio con l’amministratore unico. L’amministratore aveva pure sottoscritto senza riserve il processo verbale di constatazione.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, vale “il principio logico giuridico che l’accettazione da parte del contribuente, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale di ricarico può essere apprezzata come confessione stragiudiziale risultante proprio dal processo verbale sottoscritto e, quindi, tale da legittimare l’accertamento dell’ufficio (Cass. 5628/1990 e 1286/2004). Così come ogni dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. n. 28316/2005, 9320/2003, 7964/1999)”.

Nel caso in esame è stato proprio l’amministratore della società a concordare con i verbalizzati la percentuale di ricarico del 20 per cento e tale dato è stato inserito nel pvc, poi sottoscritto senza riserve; e il pvc costituisce atto fidefacente fino a querela di falso riguardo all’effettività delle operazioni dei verbalizzanti e di quanto accaduto e/o dichiarato alla loro presenza.

E allora per gli ermellini è evidente l’errore del giudice dell’appello: le dichiarazioni rese dall’amministratore unico avrebbero potuto avere carattere decisivo per escludere l’inesistenza di elementi fondativi del ricarico e quindi per ritenere infondata l’impugnazione della contribuente.

La causa, pertanto, è stata rimessa davanti alla CTR della Campania per nuovo giudizio.

Autore: Redazione Fiscal Focus