Bisogna agire con tempestività per ottenere il duplicato della ricevuta postale
- L’appello è inammissibile senza la dimostrazione dell’avvenuta notifica alla controparte che ne eccepisce il mancato ricevimento e in assenza di una tempestiva richiesta di un duplicato della cartolina di ritorno all’amministrazione postale. È quanto emerge dalla sentenza n. 19623/2015 della Corte di Cassazione.
Nel giudizio d’appello, in particolare, prima della fissazione dell’udienza di trattazione, la società inviava una lettera sia alla Commissione regionale sia all’Agenzia delle Entrate per far loro presente di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di appello. Pertanto l’amministrazione chiedeva alla CTR un rinvio per produrre la cartolina di ritorno regolarmente richiesta all’ufficio postale o, in subordine, di essere rimessa in termini per poter rinotificare l’atto.
Poiché il Giudice di seconde cure ha dichiarato inammissibile l’appello, la difesa erariale ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione di legge per non avere la CTR accolto la richiesta di differimento in attesa del rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento da parte dell’amministrazione postale. Duplicato che poi fu trasmesso all’Agenzia appena dieci giorni dopo l’udienza.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che il fisco si sia mosso troppo tardi perché la richiesta all’ufficio postale del duplicato dell’avviso di ricevimento è avvenuta solamente dopo la segnalazione del contribuente; “dunque”, scrivono gli ermellini, “l’agire del fisco è stato evidentemente intempestivo avendo atteso ben diciotto mesi, dalla spedizione del 22 giugno 2007, prima di verificare la sorte del plico postale e di sincerarsi dell’effettivo perfezionamento della notificazione”.
Il ricorso per cassazione del fisco, pertanto, è stato rigettato alla luce del seguente principio: nell’ipotesi di omessa produzione dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Infatti, l’omessa produzione determina in modo istantaneo e irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria. Il tutto è emendabile unicamente offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso.
L’Agenzia delle Entrate è stata condannata dalla Sezione Tributaria della Corte al pagamento delle spese del giudizio.