Stabilità 2016 e imprese: super ammortamenti e taglio IRES – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Taglio IRES: 2016 o 2017? – Per quanto riguarda il taglio dell’IRES, nel disegno di legge viene rinviato al 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione europea.
In particolare ciò sarà possibile se la Commissione Ue riconoscerà lo 0,2% di flessibilità sul deficit, circa 3,3 miliardi, per l’evento migratorio eccezionale. Come sottolineato dal Ministro Padoan nella lettera inviata all’UE “il costo degli eventi eccezionali migratori è pari a 3,1 miliardi, 0,2 del Pil. E ove questa clausola sia riconosciuta, noi anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017, segnatamente l’Ires, segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull’edilizia scolastica. Si tratta, in attesa di Bruxelles, di un’approvazione condizionata”.
Dunque la volontà è quella di anticipare il taglio dell’IRES al 2016, ma questo sarà possibile solo nel rispetto del rapporto deficit/PIL stabilito tempo a dietro con gli organi europei.
Tuttavia, anche lo 0,2% di deficit in più non basterebbe per l’intero taglio dell’IRES nel 2016. Si dovrà pertanto procedere in due tappe: un taglio di 1,5% nel 2015 e la restante parte nel 2017.
E la tassazione dei dividendi… – Non va dimenticato che per non “sterilizzare” gli effetti positivi del taglio dell’aliquota IRES sarà necessario aumentare la percentuale di non imponibilità dei dividendi ora fissata al 49,72% per le partecipazioni qualificate. Se così non fosse, si ribalterebbe (parzialmente) il costo della riduzione IRES sui soci della società.
Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ottobre – Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene.
Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, ad ora potrebbero fruire dell’agevolazione anche i professionisti. Dall’ambito oggettivo dovrebbe essere esclusi gli immobili. Così come accaduto nella precedente agevolazione per l’acquisto di macchinari (art. 18, D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, conv. con mod. dalla L. 116/2014 pubb. G.U. del 20.08.2014), gli investimenti che dovrebbero dar diritto all’agevolazione sono solo quelli:
• nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
• compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Rispetto alla precedente versione non dovrebbero essere presenti limiti quantitativi.
Da un punto di vista pratico, per l’acquisto di un bene agevolabile con costo fiscale di 100, ammortizzabile al 10% in 10 anni, si potrà fruire di una maggiore deduzione del 4%, con un aliquota complessiva di ammortamento per ciascun periodo d’imposta del 14%. In sostanza, si potrà dedurre un ammortamento pari a 14 in luogo di un ammortamento di 10. Il maggior ammortamento risulterebbe pari a 40 nei dieci anni.