Si rileva una contrastata armonizzazione delle procedure tra i diversi attori internazionali
Le legislazioni nazionali, nonostante la politica di armonizzazione posta in essere dall’Unione Europea, presentano delle caratteristiche tali da configurare una situazione di incertezza circa la definizione di prescrizioni comuni riguardanti la fatturazione negli scambi internazionali con i Paesi Ue ed extra UE.
L’art 219-bis della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, stabilisce che la fatturazione è soggetta alle regole dello Stato membro in cui è localizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi; lo stesso articolo prevede invece di seguire le regole vigenti nello stato membro del fornitore qualora:
• il fornitore non è stabilito nello stato membro in cui l’imposta è dovuta e il soggetto passivo dell’imposta è il cessionario/committente;
• quando l’operazione non è effettuata all’interno dell’Ue.
Il comma 6bis dell’art 21 del D.P.R. 633/72, con il quale il nostro ordinamento ha recepito le direttive prima indicate, prevede i casi in cui il soggetto passivo stabilito in Italia è obbligato a emettere fattura anche per le “operazioni esenti” con riferimento al requisito della territorialità (difetto di territorialità), ossia:
• le operazioni (eccetto quelle esenti indicati ai comma 1,2,3,4,9 dello stesso dpr), sono effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro stato membro; nella fattura occorre riportare l’indicazione “inversione contabile”; basti pensare per esempio alla vendita di un bene che si trova, al momento della cessione, fuori dal territorio UE, acquistato e rivenduto negli Stati Uniti;
• le operazioni effettuate fuori dall’UE, in questo caso bisogna riportare la dicitura “operazione non soggetta”.
Anche se si tratta di operazioni esenti comunque la fatturazione concorre alla determinazione del volume d’affari, con conseguenze su una serie di adempimenti; l’influenza di tali fatturazioni è stata limitata dalle agevolazioni previste per gli acquisti in sospensione d’imposta prevista per gli esportatori abituali. Possiamo parlare di esportatori abituali qualora, il volume di affari delle operazioni non imponibili sono maggiori del 10%, in questo caso lo stesso non concorre alla formazione del volume d’affari generale.
Omissione della fatturazione – La Legge n. 228/2012 ha modificato l’art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 estende l’applicazione delle sanzioni per omessa registrazioni e documentazione anche alle operazioni non soggette; è previsto un importo sanzionatorio che va dal 5% al 10% dell’importo non registrato, o da 258 a 2065 euro qualora la violazione non ha conseguenze nella determinazione del reddito. A partire dal 1° gennaio 2016, con le novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 l’importo della sanzione andrà da 250 a 2 mila euro.