Vizio di sottoscrizione. Non può essere fatto valere in Cassazione

 Cassazione Tributaria, ordinanza del 20 ottobre 2015

Nel giudizio di cassazione non può trovare ingresso l’eccezione riguardante la sottoscrizione dell’avviso d’accertamento: se si tratta di un motivo nuovo, gli ermellini non se ne possono occupare.

È quanto emerge dall’ordinanza 20 ottobre 2015 n. 21307 della Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte.

Gli ermellini hanno esaminato il ricorso di un contribuente romano che ha impugnato un avviso di accertamento sintetico basato sul possesso di più autovetture e di plurime abitazioni principali e secondarie.

Mentre la Commissione di prima istanza ha annullato la ripresa, la Commissione regionale ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere probatorio imposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/73; il che ha comportato la riforma del verdetto di prime cure. Di poi il ricorso di legittimità del contribuente, cha ha avuto esito felice.

I giudici tributari del Palazzaccio hanno ritenuto viziata la sentenza di seconde cure e pertanto l’hanno cassata, con rinvio alla CTR Lazio (in diversa composizione) per nuovo giudizio.

I supremi giudici, però, hanno dichiarato inammissibili i motivi nuovi formulati dal contribuente con una memoria illustrativa.

Precisamente, con la memoria illustrativa, il ricorrente ha dedotto motivi nuovi a sostegno dell’assunto di invalidità dell’atto impugnato; motivi certamente innovativi, secondo la Suprema Corte, rispetto al contenuto del ricorso per cassazione e dello stesso ricorso introduttivo di primo grado.

Il contribuente cioè ha lamentato, ma solo nell’ultimo grado di giudizio, la carenza del “potere di firma” in capo al sottoscrittore dell’atto oggetto di lite, “siccome incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di concorso pubblico”.

Ebbene, i giudici con l’ermellino hanno ritenuto questa nuova contestazione inammissibile e “quand’anche si trattasse, invero, di argomenti deducibili, indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt. 18 e 24; 57 del D.Lgs. n. 546/1992), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito in Cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti del contribuente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto e imprescindibile”.

A cura di Antonio Gigliotti
Autore: Redazione Fiscal Focus