Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

Obbligo di pagare l’imposta sostitutiva nella bozza della Legge di Stabilità 2016

Premessa – Il disegno di Legge Stabilità 2016 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2014 e ancora presenti in quello successivo. La rivalutazione non potrà essere effettuata solo civilisticamente in quanto l’incremento dei valori nel bilancio d’esercizio comporterà necessariamente l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 
Rivalutazione – Secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di Stabilità 2016 è possibile, per i soggetti giuridici indicati alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 73 del Tuir, rivalutare beni d’impresa e partecipazioni, con la sola esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce), come risultanti dal bilancio al 31/12/2014. I soggetti ammessi alla rivalutazione sono tutti gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all’attività d’impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato.

Bilancio – La detta rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo al 2014 (per i solari, al 31/12/2015), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria e deve essere indicata nell’inventario e nella nota integrativa; i beni non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall’imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. In assenza di un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell’impresa, la rivalutazione deve essere evidenziata in un prospetto dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate.

Imposta sostitutiva – Sui maggiori importi occorre versare un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni). La riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata versando un ulteriore tributo del 10 per cento. La rivalutazione non potrà essere effettuata solo civilisticamente: l’incremento dei valori nel bilancio d’esercizio comporterà necessariamente l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Il versamento di quest’ultima avverrà in tre rate di uguale importo (al 16 giugno del 2016, 2017, 2018) senza interessi.

Effetti della rivalutazione – La rivalutazione, così come proposta dal disegno di legge, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; in sostanza, considerato che la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il recupero fiscale della rivalutazione avverrà a partire dall’esercizio 2018 per quanto attiene alla deduzione degli ammortamenti. Per la rilevanza ai fini di plusvalenze e minusvalenze da cessione visto che l’effetto è differito al quarto periodo d’imposta successivo, occorrerà attendere il 1° gennaio 2019.

A cura di Antonio Gigliotti