Cassazione Penale, sentenza depositata il 22 ottobre 2015
- Il pegno irregolare attribuisce il diritto di proprietà sul saldo attivo del conto corrente bancario e quindi l’istituto di credito, nel procedimento a carico del presunto evasore fiscale, è legittimato a chiedere il dissequestro delle somme.
Gli ermellini hanno ribadito che il pegno irregolare, in tema di anticipazione bancaria, risponde a uno schema negoziale di portata generale ed è accomunabile al pegno c.d. regolare (artt. 2784 C.c. e ss.) sia per il profilo strutturale della natura reale del contratto sia per il profilo funzionale della condivisa causa di garanzia. Il pegno irregolare, però, è connotato da una sua specificità di contenuto e di effetti. L’effetto reale, che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione di un diritto su cosa altrui opponibile “erga omnes”, assume, invece, nel pegno irregolare la più ampia valenza di un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia. Inoltre, l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore, concerne l’equivalente di quanto ricevuto in garanzia, mentre nel pegno regolare ha a oggetto la medesima cosa di cui egli ha avuto temporaneamente la detenzione.
In sintesi, il pegno irregolare può essere definito come il contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato, e perciò reputati fungibili con il denaro, dei quali colui che riceve deve restituire l’equivalente solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita; altrimenti, l’obbligazione restitutoria attiene all’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti in proprietà rispetto al valore della prestazione garantita rimasta inadempiuta.
Il contratto di pegno irregolare, di conseguenza, non elimina il diritto della Banca a pretendere l’adempimento, quanto piuttosto esaurisce “in limine” l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale l’effetto finale della tutela processuale.
Da quanto sopra esposto deriva, per gli ermellini, che il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare, vincolerebbe a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale beni non più di proprietà del costituente, non potendo d’altra parte il sequestro presso terzi avere a oggetto crediti puramente eventuali. Pertanto sussiste la legittimazione della Banca a impugnare il sequestro, quale persona giuridica alla quale le cose sono state sequestrate.
Nel caso di specie, il Tribunale dovrà riesaminare l’istanza di dissequestro avanzata dalla Banca riguardo al conto corrente del presunto evasore.