26 ottobre 2015
Premessa – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, il Decreto LEgislativo n. 147/2015 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Si ricorda che il regime fiscale cui è soggetta la predetta tipologia di sopravvenienza attiva è contenuto nel comma 4 dell’art. 88 del TUIR.
La rinuncia del credito che il socio vanta nei confronti della società è anche una delle procedure utilizzate per eseguire aumento del capitale sociale: il socio rinuncia al credito e a fronte di tale rinuncia sottoscrive un aumento di capitale deliberato dalla società.
Si genera sopravvenienza attiva, ad esempio, quando il socio acquista un credito vantato da un terzo nei confronti della società e lo acquista per un corrispettivo inferiore al debito originario e poi rinuncia al credito.
L’attuale formulazione dell’art. 88 TUIR – Il comma 4 dell’art. 88 TUIR nella sua formulazione attuale dispone che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84”.
Dunque, attualmente, per espressa previsione normativa la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito da parte del socio è completamente detassata.
La nuova formulazione dell’art. 88 TUIR – Quanto esposto in precedenza, resta in vigore fino al periodo d’imposta 2015. Infatti, l’art. 13 del decreto legislativo per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (d.lgs. n. 147/2015) ha modificato il comma 4 dell’art. 88 del TUIR, disponendo che la detassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del credito da parte del socio avviene nei limiti del valore fiscale del credito stesso.
In particolare, all’art. 88 sono apportate le seguenti modificazioni:
• il comma 4, è sostituito dal seguente: “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni”.
• è aggiunto il comma 4-bis, in cui, al primo periodo è disposto che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”.
La dichiarazione sostitutiva del socio – Il secondo periodo del nuovo comma 4 bis, impone al socio la necessità di consegnare alla società una dichiarazione sostitutiva in cui comunica il valore fiscale del credito. In mancanza di tale dichiarazione il valore fiscale sarà considerato pari a 0 con la conseguenza che tutto il valore originario del credito sarà considerato sopravvenienza e quindi interamente tassato.
La decorrenza del nuovo regime di tassazione – Il comma 2 dell’art. 13 D.lgs. 147/2015 espressamente dispone che le nuove regole di tassazione fin qui esposte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso e quindi a decorrere dal 2016.