Imposta di successione: le novità per la dilazione

Premessa – Ai sensi della formulazione originaria del comma 1 art. 38 D.lgs. n. 346/1990, al contribuente che riceve avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione, può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e versare il rimanente importo in 5 rate annuali posticipate. La dilazione è richiesta alla stessa Agenzia delle Entrate e da questa accordata o negata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi.
Ad ogni modo la dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.
Inoltre, il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell’attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all’importo da dilazionare, maggiorato dell’ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.Le nuove regole per la dilazione – Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015 del d.lgs. n. 159/2015 (“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”), è sostanzialmente modificato il predetto art. 38 del d.lgs. n. 346/1990.
In particolare, sulla base del novellato art. 38, fermo restando la necessità di eseguire, entro 60 giorni dalla notifica, il versamento di almeno il 20% dell’importo indicato nell’avviso di liquidazione, l’erede, dall’entrata in vigore del decreto, può rateizzare il restante importo in modo automatico senza la necessità di ottenere l’autorizzazione da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il numero delle rate è fissato in 8 trimestrali (prima erano 5 rate annuali). Tuttavia, per importi superiori a ventimila euro, il numero massimo di rate trimestrali è fissato in 12. Inoltre, la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro e non occorre più prestare garanzia.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta liquidata. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La decadenza del beneficio – Il d.lgs. n. 159/2015 interviene modificando anche le cause di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Prima della modifica, il comma 5 dell’art 38 disponeva che il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decadeva dal beneficio della dilazione se non provvedeva al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dalla notificazione di apposito avviso. Era tuttavia in facoltà dell’ufficio competente concedere una nuova dilazione.
In base al nuovo comma 3 del predetto art. 38, invece, è il mancato pagamento della somma pari al 20% dell’imposta liquidata, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ovvero il mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, che fa decadere l’erede dalla rateazione con la conseguenza che l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.Il lieve inadempimento – E’, tuttavia, introdotto il concetto del “lieve inadempimento, in base al quale, il contribuente non decade dalla rateizzazione in due ipotesi:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso, a euro 10mila;
b) tardivo versamento della somma iniziale pari al 20%, non superiore a sette giorni.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti