Come noto, con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del bilancio d’esercizio, le quali troveranno applicazione nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Poco più di un paio di mesi, dunque, per “assimilare” le novità, le quali sono certamente non di poco conto.
Ciò assume ancora più rilevanza ove si consideri che, nello stesso lasso di tempo, saranno necessari interventi per adeguare i principi contabili e le norme fiscali alle novità introdotte.
O almeno, ci si augura che il “cerchio” delle riforme venga chiuso prima dell’inizio dell’esercizio, per non costringere le società ad un 2016 pieno di incertezze.
I nuovi principi contabili nazionali – Molte delle nuove disposizioni introdotte richiedono l’intervento dell’Organismo Italiano di contabilità, il quale dovrà aggiornare i principi contabili al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina.
Più precisamente, si rendono necessari specifici principi volti ad accompagnare le imprese nella prima applicazione delle nuove norme, così come deve ritenersi essenziale fornire la necessaria declinazione pratica di norme di carattere generale.
E’ stato quindi avviato dall’Oic un piano di aggiornamento dei principi contabili nazionali, il quale prevede non solo la modifica dei principi emanati nel 2014 (con riferimento ai quali erano stati sottolineati alcuni punti degni di riflessione), ma anche la revisione di tutti i principi contabili al fine di tener conto delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015.
Saranno pertanto sicuramente oggetto di modifiche anche l’Oic 3 sui derivati, e l’Oic 11 sui postulati di bilancio, i quali non erano stati intaccati dal recente processo di revisione.
La disciplina fiscale – Le riforme introdotte richiederebbero alcune modifiche anche nella disciplina fiscale.
Si pensi, a tal proposito, alla disciplina Irap: a seguito delle modifiche legislative, nel conto economico non saranno più esposti gli oneri e i proventi straordinari, per cui anche i componenti in oggetto confluirebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
È necessario quindi, che, a seguito dell’intervenuta riforma del bilancio, il legislatore intervenga per adeguare la normativa fiscale.
Con riferimento ad altre fattispecie deve invece ritenersi che le novità introdotte non abbiano ricadute sugli aspetti fiscali, nonostante il loro forte impatto sulle poste di bilancio.
Si pensi, a tal proposito, alle spese di pubblicità e ricerca, le quali, dal 2016 non saranno più capitalizzabili e concorreranno quindi alla determinazione del reddito integralmente nell’esercizio.
Purtuttavia, l’articolo 108 Tuir continua a prevedere la deduzione sia in un solo esercizio che in più esercizi, ragion per cui, dal punto di vista fiscale, le spese in oggetto potranno concorrere alla determinazione del reddito anche in più esercizi.
Intatti gli obblighi di deposito – Nell’ambito delle novità introdotte, sicura rilevanza assume il nuovo bilancio per le micro-imprese, soprattutto in considerazione del fatto che è previsto non solo l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, ma anche della stessa nota integrativa, se determinate informazioni sono riportate in calce allo stato patrimoniale.
In ogni caso, anche il bilancio delle micro-imprese, seppur composto dai soli documenti contabili, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese alle ordinarie scadenze e con le modalità note (nonostante la direttiva prevedesse, appunto, la facoltà di dispensare le piccole imprese dal deposito in oggetto).
Ai fini del deposito del bilancio, pertanto, rimangono fermi gli attuali obblighi.