ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI: NUOVA POSSIBILITÀ

22 OTTOBRE 2015

Legge di Stabilità 2016

Viene riproposta la normativa agevolativa sull’assegnazione dei beni ai soci. La normativa sarà applicabile per le assegnazioni effettuate entro il 30.09.2016. 
La normativa di riferimento – Per comprendere la significativa portata della novità normativa, va preliminarmente osservato che:
– ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 6), DPR 633/1972, ai fini IVA l’assegnazione dei beni ai soci è equiparata alla cessione di beni a titolo oneroso. Tale operazione dunque costituisce operazione rilevante ai fini IVA, sia se posta in essere da società di persone che da società di capitali, qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata. Anche in questo caso, dunque, l’imponibilità dell’operazione dovrà essere individuata in base alle regole sancite dall’art. 10, co. 1, n. 8 –bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, a seconda che si tratti di immobile abitativo o di immobile strumentale;
– dal punto di vista delle altre imposte indirette, e nello specifico circa l’applicazione dell’imposta di registro, va ricordato che l’articolo 40 del DPR n.131/86, al comma 1 stabilisce il principio di alternatività tra Iva e registro. Dunque va applicata l’imposta di registro in misura fissa pari ad € 200 per le cessioni (assegnazioni) imponibili, “ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)” nelle cui situazioni trova applicazione l’imposta di registro proporzionale (9%).
Nel caso di assegnazioni di immobili abitativi:
* se l’operazione è imponibile ai fini IVA, si sconteranno oltre all’imposta di registro fissa di euro 200,00, anche le ipocatastali nella misura fissa di 200 euro cadauna;
* se l’operazione non è imponibile ai fini IVA, oltre all’imposta di registro proporzionale del 9% (2% con i requisiti prima casa) saranno dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50,00 cadauna.

– ai fini delle imposte dirette, l’assegnazione dell’immobile al socio (indipendentemente dalla causa) può far emergere in capo alla società materia imponibile, come ricavi tipici della società o plusvalenze degli immobili relativi all’impresa;
– per quanto riguarda il socio assegnatario, invece, è possibile che si verifichi la distribuzione di utili in natura, con la conseguenza di un reddito tassabile in capo al socio persona fisica non imprenditore.
La misura agevolativa – Per evitare gli effetti estremamente penalizzanti dell’assegnazione degli immobili ai soci, il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:
– delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
– che diventa dal 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versioni della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.
Per quanto riguarda il socio, si prevede che l’eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 47 del Tuir.
Inoltre:
– è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente dovuta per l’assegnazione, nonché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
In sostanza, pur pagando l’imposta sostitutiva, si dovranno continuare a valutare i riflessi IVA dell’operazione.
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza:
– tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva può essere determinata facendo riferimento al valore catastale dell’immobile in luogo del meno conveniente valore normale.

Attenzione va posta al fatto che a misura agevolativa non è rivolta a tutti beni dell’impresa, ma si limita l’applicazione:
• ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
• e ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Si prevede infine che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze venga versata:
– entro il 30 novembre 2016 per il 60% del suo ammontare;
– e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.