Dal primo gennaio 2016 note di accredito Iva all’apertura delle procedure concorsuali.
La bozza di Ddl di Stabilità 2016 approvata al Governo e in attesa di conversione in legge alle Camere, prevede infatti, che per l’emissione della nota di variazione Iva, il creditore particolare della procedura concorsuale non debba più attendere l’infruttuosità della stessa.
La novella consentirà alle imprese colpite dall’insolvenza del proprio debitore, di recuperare fin da subito l’Iva addebitata e mai incassata, senza dover aspettare i tempi spesso lunghi per la conclusione dell’iter concorsuale.
La procedura attuale
Prima dell’intervento previsto nel disegno di legge di Stabilità, il momento nel quale sorge il presupposto dell’infruttuosità delle procedure concorsuali (essenziale per poter operare la detrazione dell’IVA), veniva fatto coincidere (secondo quanto anche indicato nella circolare n. 77/E del 2000):
- per il fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura;
- per il concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto.
Il nuovo articolo 26 D.p.r. 633/72.
Il Ddl Stabilità 2016, prevede ora la revisione dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 disponendo, tra le altre, che la nota di credito in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o committente, possa essere emessa già a partire dall’inizio del procedimento.
In relazione all’entrata in vigore del provvedimento in questione la norma non specifica se lo stesso sarà operativo solo per i fallimenti decretati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e quindi dal 01.01.2016, oppure se lo stesso sarà applicabile anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella.
Sul punto, ovvero sull’applicazione anche ai procedimenti in corso (essendo scontata invece quella ai “nuovi fallimenti”) saranno probabilmente decisivi i chiarimenti che l’agenzia delle entrate dovrà fornire con la consueta circolare, da emanarsi nei primi mesi del 2016, che solitamente accompagna le novità normative entrate in vigore, salvo che in sede di conversione o direttamente nella relazione illustrativa al provvedimento venga specificato qualcosa in merito a tale questione.
Procedure fallimentari: Il momento di emissione della nota
Sotto il profilo operativo questo significa che la nota di credito andrà emessa in momenti diversi a seconda del tipo di procedura interessata. In altre parole si potrà emettere la nota di credito in caso di procedure concorsuali tipiche in concomitanza con la data della sentenza dichiarativa del fallimento.
Per le altre procedure si dovrà procedere con riferimento alla:
- data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
- data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il caso generale
In ipotesi di mancato incasso del credito al di fuori dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare, si applica invece la regola che la nota di variazione può essere emessa solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione che la procedura esecutiva è rimasta infruttuosa. Infine si segnala che il nuovo articolo 26 previsto nel Ddl, inoltre, non fa invece alcun riferimento alle speciali misure di composizione della crisi previste per i soggetti non fallibili (legge 3/2012).
Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti