PAGAMENTI DELLE PA: È NECESSARIO IL PLACET DI EQUITALIA

29 OTTOBRE 2015

La verifica scatta per i pagamenti superiori ai 10.000 euro

Gli uffici della Pubblica Amministrazione, incaricati di effettuare pagamenti, in generale, superiori a 10.000 euro, a favore di determinati soggetti, devono confrontarsi con l’Agenzia delle entrate al fine di verificare l’eventuale inadempienza del destinatario delle somme, in merito a possibili notifiche (anche ancora non perfezionata) di una o più cartelle di importo totale pari almeno a euro diecimila.

La procedura – prima di quietanzare un pagamento, la Pubblica Amministrazione, deve inviare una richiesta ad Equitalia, che nei 5 giorni feriali successivi, provvede ad inoltrare la risposta relativa al soggetto, possibile destinatario delle somme; nel caso in cui dovesse rilevarsi una segnalazione a carico, potrebbero determinarsi due situazioni:

  • pagamento parziale, qualora l’importo per il quale il soggetto è debitore è inferiore all’importo a lui spettante;
  • mancato pagamento, nel caso in cui l’importo a debito è maggiore rispetto a quello a lui spettante.

Trascorsi 30 giorni dall’ottenimento della risposta di Equitalia, senza che la stessa provveda alla notifica dell’atto per il quale il pagamento è stato bloccato, la PA provvede al pagamento delle somme per le quali era stata avanzata richiesta di verifica. Il pagamento inoltre avviene, naturalmente, qualora non risulti nessuna segnalazione in merito al soggetto per il quale si è inoltrata la richiesta, o quando nei cinque giorni successivi alla richiesta, Equitalia non abbia provveduto ad inoltrare la relativa risposta.

Pagamenti di più fatture – La circolare n° 29 dell’otto ottobre 2009 precisa che, in caso di pagamento, in unica soluzione, di più fatture riguardanti lo stesso soggetto, bisogna considerare, ai fini delle richiesta di controllo ad Equitalia, l’importo contenuto nelle fatture, singolarmente analizzate, ossia, nel caso in cui nessuna delle singole fatture riporti un importo superiore a €10.000 euro, non si procederà ad inoltrare proposta di verifica ad Equitalia, anche se complessivamente viene superata la soglia indicata. Stessa interpretazione è prescritta in caso di pagamenti connessi ad appalti di lavoro o di servizi.

Eccezioni – La ragioneria dello stato ha indicato alcuni pagamenti per i quali non è necessaria la procedura sopra indicata, ossia:

  • collegati a specifiche disposizioni di legge;
  • riguardano esecutività di progetti cofinanziati dall’Unione Europea o clausole di accordi internazionali;
  • importi che per loro natura sono impignorabili;
  • tributi e contributi assistenziali o previdenziali;
  • rimborsi di spese sanitarie e relative a cure rivolte alla persona, e indennità;
  • importi a titolo di assegno alimentare;
  • sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
  • spese collegate a esigenze di difese nazionali o missioni di peacekeeping;
  • spese interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
  • finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS