Prende forma l’agevolazione per la fuoriuscita dei beni dal perimetro societario. Dopo la presentazione al Senato del DDL n. 2111 (Disegno di Legge Stabilità 2016) può tracciarsi un primo bilancio sulla formulazione della nuova norma, che a tale stadio pare essere di maggior vantaggio rispetto alle precedenti versioni.
Si tratta in sostanza della riproposizione della norma che agevola la fuoriuscita dei beni dalla società, prevedendo in luogo dell’applicazione della normale tassazione ordinaria (IRES E IRAP) il pagamento di un’imposta sostitutiva, che andrebbe calcolata sulla differenza tra il valore catastale del bene e il suo costo fiscale.Non è un refuso, si tratta proprio del valore catastale del bene da prendere a riferimento per il calcolo della base imponibile sui cui applicare l’imposta sostitutiva.
Nell’attuale versione della norma si prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva:
- delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
- che diventa del 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versioni della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.
Il valore catastale facoltativo – Ad onor del vero non è obbligatorio utilizzare il valore catastale. Si dà infatti la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:
- il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
- il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Optando per il valore catastale si dovrà procedere a porre in essere il seguente calcolo:
rendita catastale + il 5% della rendita catastale * imoltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.
Si tratta certo di un confronto impari, in quanto il valore catastale è generalmente inferiore al valore di mercato e se confrontato con il costo fiscale del bene condurrebbe alla fuoriuscita del bene pagando una minima imposta sostitutiva, addirittura azzerata nel caso in cui il costo fiscale del bene sia superiore al valore catastale.
I moltiplicatori – Per quanto riguarda i moltiplicatori il riferimento è all’art. 52, D.P.R. 131/1986.
Applicando la richiamata disposizione i moltiplicatori da applicare sono i seguenti:
100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali A/10 e C/1;
50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali D e E;
75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% dall’articolo 1-bis, Decreto Legge n. 168/2004 (e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B, ai sensi dell’articolo 2, comma 45, Decreto Legge n. 262/2006).
I moltiplicatori da applicare sono quelli indicati nella tabella in calce.
Agevolata anche l’imposta di registro – Dal punto di vista delle altre imposte indirette rimane ferma l’applicazione dell’IVA, mentre in merito all’applicazione dell’imposta di registro, va ricordato che l’articolo 40 del DPR n.131/86, al comma 1 stabilisce il principio di alternatività tra Iva e registro. Dunque va applicata l’imposta di registro in misura fissa pari ad € 200 per le cessioni (assegnazioni) imponibili, “ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)” nelle cui situazioni trova applicazione l’imposta di registro proporzionale (9%).
Nel caso di assegnazioni di immobili abitativi:
- se l’operazione è imponibile ai fini IVA, si sconteranno oltre all’imposta di registro fissa di euro 200,00, anche le ipocatastali nella misura fissa di 200 euro cadauna;
- se l’operazione non è imponibile ai fini IVA, oltre all’imposta di registro proporzionale del 9% (2% con i requisiti prima.
Anche su tale aspetto interviene in Legislatore, il quale prevede che in caso di applicazione dell’imposta proporzionale di registro questa sia dimezzata. Dunque si passerebbe da un imposta di registro del 9% ad una misura dimezzata, pari dunque al 4,5%.
Beni agevolabili e a versamento imposta sostitutiva – Attenzione va posta al fatto che la misura agevolativa non è rivolta a tutti beni dell’impresa, ma si limita l’applicazione:
- ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
- ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Si prevede infine che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze venga versata:
- entro il 30 novembre 2016 per il 60% del suo ammontare;
- e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.