Riammissione alla rateazione ed effetti sulle procedure esecutive

La ripresa della rateazione può bloccare le procedure avviate

Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di rateazioni di pdr precedentemente decaduti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015; Per i contribuenti che in quel periodo preciso avevano avuto accesso ad un piano di rateazione, al quale non sono riusciti a far fronte, è prevista la possibilità di chiedere nuovamente, entro il 21 Novembre 2015, la riammissione al beneficio tramite apposita documentazione disponibile sul sito di Equitalia alla sezione ModulisticaRateizzazione-RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI DAL 22/10/2013 AL 21/10/2015.

In ogni caso i contribuenti che sono stati riammessi alla rateazione, decadranno dal beneficio in seguito al mancato pagamento di solo due rate anche non successive, non quindi di otto rate come era previsto per le dilazioni concesse dal 23 Giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015. Ad esempio se la rateazione è stata concessa il 7 settembre 2015, la nuova disciplina non è ancora applicabile (le nuove regole non erano ancora in vigore) e il mancato pagamento, ad esempio di sette rate, non determina la decadenza dal beneficio. La dilazione viene concessa considerando lo stesso numero di rate prevista per il precedente pdr. La ripresa della rateazione comporta anche degli effetti sulle procedure esecutive intraprese.
Alla ricezione della richiesta di rateazione, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere l’ipoteca, solo nel caso in cui la richiesta non venga accolta, ovvero in caso di decadenza del beneficio stesso. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione, il pagamento della prima rata del pdr determina l’impossibilita di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate solo se:
• non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo,
• non sia stata presentata istanza di assegnazione,
• il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Anche per i fermi amministrativi, se prima dell’ammissione o al pagamento della 1° rata non ha ancora provveduto, l’agente della riscossione non potrà iscrivere alcun fermo.
Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà più considerato inadempiente, e cosa rilevante, potrà, se si tratta di un’impresa, riottenere Il DURC e il certificato di regolarità fiscale, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti