Con una modifica dell’ultima ora sul testo circolato nei giorni scorsi è stato corretto l’articolo 9 del Ddl di stabilità 2016, stabilendo che la possibilità di emettere la nota di accredito Iva all’avvio delle procedura concorsuale si applichi per le sole «operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017».
Pertanto ancora per un altro anno, per recuperare l’Iva sui crediti incagliati in procedure concorsuali e para concorsuali si dovrà attendere la chiusura della procedura.
Il disegno di legge. L’Iva sulle procedure concorsuali – Nel merito della questione va ricordato che Il Ddl interviene sull’articolo 26 del Dpr n. 633/72 in tema di recupero Iva sui crediti in sofferenza riferiti a clienti assoggettati ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare.
Nella sostanza la nuova norma autorizza l’emissione della nota di accredito in relazione all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i lunghi tempi necessari per la conclusione dell’iter concorsuale.
La versione oggi in vigore, lo si ricorda, prevede la necessità di attendere sempre l’infruttuosità della procedura prima di poter esperire la nota di variazione, condizione che si verifica solo con la chiusura della stessa.
La decorrenza – Con il nuovo testo, reso pubblico solo venerdì, è stata disposta la modifica del comma 10 dell’articolo 9 che prevede che «le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017».
Per effetto di tale modifica, la nota di accredito si potrà riferire alle sole cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rese dopo il primo gennaio 2017.
Ciò fuga subito uno dei dubbi che si erano posti in prima lettura della nuova norma (si veda la nostra Fiscal flash del 27 ottobre 2015); in ragione di tale precisazione quindi l’emissione della nota di accredito rimane preclusa per tutte quelle realtà dove la procedura concorsuale è ancora in svolgimento.
Per cui paradossalmente anche se la procedura stessa iniziasse dopo il 1 gennaio 2017, sarebbe comunque preclusa la possibilità di emissione della nota di accredito, poichè l’operazione rilevante ai fini Iva è stata posta in essere antecedentemente a tale data.
Se così stanno le cose è forte il rischio che la modifica introdotta rimanga inoperosa per un tempo eccessivo.
In questo contesto l’auspicio, sarebbe quello che nel corso del dibattito Parlamentare ci sia un dietrofront che anticipi la decorrenza della nuova disciplina.
Le altre modifiche – L’articolo 9 del Ddl Stabilità prevede ulteriori modifiche sull’articolo 26 del Dpr 633/72.
In particolare vengono stabilite tre distinte categorie di cause giuridiche che legittimano l’emissione della nota di variazione iva.
La prima attiene la possibilità di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta in presenza di abbuoni e sconti contrattualmente previsti. In base al nuovo comma 3 dell’articolo 26, infatti, la nota di variazione non può essere emessa dopo il decorso di un anno dall’operazione. Tale regola si applica anche in ipotesi in cui la rettifica riguardi delle operazioni inesistenti (articolo 21 comma 7 del Dpr 633/72).
La seconda possibilità riguarda le cause giuridiche che determinano la riduzione dell’imposta e della base imponibile in forza di una dichiarazione di nullità, annullamento, revoca e risoluzione. In tali casistiche per l’emissione della nota di variazione non opera la limitazione annuale di cui all’ipotesi sopra evidenziata, poiché le variazioni non si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti; quindi la nota di accredito potrà essere emessa anche oltre l’anno.
La terza casistica si rinviene nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario/committente.
Per questa via la nota di accredito può essere emessa solo al verificarsi di eventi particolari individuati dalla norma stessa e riconducibili a procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione del debito o a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Per quest’ultima ipotesi, come sopra esaminato, a differenza delle due precedenti (la cui efficacia sarà dal 01.01.2016) la novella entrerà in vigore dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.