Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 28 ottobre 2015
È nullo l’accertamento a carico del professionista quando, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio, appaia plausibile la gratuità delle prestazioni non fatturate in quanto svolte in favore di parenti e amici, anche allo scopo di incrementare la clientela.
È quanto emerge dalla sentenza 28 ottobre 2015 n. 21972 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Un consulente fiscale è divenuto destinatario di un avviso di accertamento per maggiori imposte (IVA, IRPEF e IRAP per il 2001) fondato sui compensi non fatturati e non registrati in relazione a oltre 70 clienti.
Riformando il verdetto pro-fisco pronunciato dalla CTP, la CTR ha dichiarato illegittima la ripresa a tassazione alla luce del fatto che il contribuente aveva giustificato la mancata registrazione e fatturazione dei compensi con i rapporti di amicizia o parentela intercorrenti tra lui e i clienti in questione i quali, peraltro, per il 70 per cento, risultavano soci di società di persone la cui contabilità era curata proprio dal contribuente, ragion per cui ogni eventuale compenso si poteva ritenere rientrante in quello già corrisposto dalla società di appartenenza. La CTR ha dato penso anche all’accertata circostanza che l’attività asseritamente gratuita riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi; e tale attività era finalizzata all’incremento della clientela.
Ebbene, investita dell’esame della controversia, in forza del ricorso del Fisco, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile, sotto il profilo motivazionale, la sentenza del giudice dell’appello.
La CTR – dice la Sezione Tributaria di Palazzaccio – ha ritenuto con “motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio erariale, la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell’elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti non paganti) e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all’incremento della clientela, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità”.
Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti