Società estinte: differimento quinquennale senza retroattività

Le disposizioni del D.L. Semplificazioni si applicano quando la richiesta di cancellazione è avvenuta nella vigenza del decreto

Le disposizioni in materia di società estinte introdotte dal D.Lgs. n. 175/14 (c.d. Semplificazioni) non hanno efficacia retroattiva, quindi non si applicano alle società – di capitali o di persone – che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, ossia prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto.

È quanto ha ribadito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18385/2015 (nello stesso senso Cass. Sez. trib. n. 6743/2015).

La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Srl perché il giudizio in primo grado è stato instaurato quando la società era già estinta e, quindi, la medesima non aveva capacità a impugnare.

Precisamente, l’impugnazione davanti alla CTP è stata proposta successivamente al 1° gennaio 2004, data nella quale si era prodotto l’effetto estintivo della società, e il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare il difetto di capacità della società e, quindi, l’improponibilità del ricorso stesso. Ma così non è stato. E allora il vizio di legittimazione attiva è stato rilevato dai supremi giudici, i quali hanno escluso l’applicabilità al caso dello ius superveniens in materia di società di estinte.

L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014 ed emesso in attuazione degli artt. 1 e 7 della legge di delegazione n. 23 del 2014 stabilisce: “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

Ebbene, tale disposizione, per la Suprema Corte, non si applica alla fattispecie di causa in quanto, contrariamente a quanto talora sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nelle sue circolari (il riferimento degli ermellini è alle circolari n. 31/E del 2014 e n. 6/E del 2015), opera su un piano sostanziale, non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione e non ha valenza interpretativa.

Pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nella disposizione in discorso, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, C.c. si applica esclusivamente ai casi (diversi da quello di specie) in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13.12.2014 o successivamente).

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti