Solo i mod. 730 presentati dopo il 23 luglio devono essere considerati tardivi
Il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del mod. 730 decorre dal termine prorogato con DPCM 26 giugno 2015, vale a dire dal 23 luglio 2015 anziché dalla data originaria del 7 luglio 2015.
Il chiarimento è riscontrabile nel testo della Circolare AE n. 34/2015, nella quale la consulta dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ha chiesto all’Amministrazione Finanziaria quale dei due termini debba essere considerato ai fini della valutazione dell’invio tardivo dei modelli 730 del corrente anno, ossia il 7 luglio ovvero il 23 luglio 2015.
La proroga – Il DPCM 26 giugno 2015 considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione Finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di “completare, entro il 23 luglio 2015, (…) la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle medesime dichiarazioni”.
L’ampliamento del termine, si ricorda, era motivato dalle difficoltà segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa – che ha modificato le modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con l’introduzione della dichiarazione precompilata – dalle disposizioni che hanno previsto la revisione dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività di assistenza nonché dalla concomitanSolo i mod. 730 presentati dopo il 23 luglio devono essere considerati tardiviza di altre scadenze fiscali.
Tali circostanze hanno determinato, per gli intermediari abilitati, l’insorgere di grosse difficoltà nel far fronte alle richieste dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che, in modo massivo e in contemporanea, hanno richiesto assistenza.
Chiarimento AE – L’Agenzia delle Entrate è stata recentemente interrogata dal Coordinamento Nazionale dei CAF in merito all’individuazione del termine a partire dal quale scatta la violazione per l’invio tardivo del mod. 730. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene innanzitutto opportuno individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con DPCM 26 giugno 2015.
Tenuto conto delle finalità del menzionato Decreto ed anche al fine di semplificare gli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il dies a quo per la regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia dal 23 luglio 2015.
Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti