Modello TR III trimestre 2015: la scadenza è fissata al 2 Novembre

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Entro il prossimo 2 Novembre (il 31 Ottobre cade di Sabato) sarà possibile presentare il Modello TR, approvato con il Provvedimento n. 39968 del 20 Marzo 2015, per le richieste di rimborso/compensazione dell’eccedenza IVA del terzo trimestre 2015.

Chi può utilzzare il Modello TR – Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA).
Compensazioni – L’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale può avvenire solo dopo la presentazione dell’istanza. L’utilizzo in compensazione per importi inferiori ad euro 5.000,00 è possibile dopo la presentazione del Modello TR.
L’utilizzo in compensazione per importi superiori ad 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del Modello IVA TR. Per poter compensare l’eccedenza IVA già dal 16 Novembre si dovrà presentare l’istanza entro il 31 Ottobre.
Rimborso IVA: le condizioni necessarie – Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • quando effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando effettuano prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

A seconda della condizione che da diritto alla presentazione del Modello TR, si dovrà barrare nel quadro TD, sezione I, campi TD1 – TD5 l’apposita casella.

Rimborsi IVA – La sezione del modello relativa ai rimborsi è stata adeguata al fine di tenere conto, tra l’altro, delle modifiche alla disciplina degli stessi apportate dal c.d. decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).
Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, sono state ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.
In particolare:

  • i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia. Basta esclusivamente la presentazione dell’ istanza trimestrale.

Se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8, si dovrà indicare:

  1. se l’istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c);
  2. se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
  3. se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001.

Sarà necessario presentare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio. Si tratta delle ipotesi di rimborso richiesto:

  • da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative (ex art. 25, D.L. n. 179/2012);
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
    2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
    3. all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.