730 precompilato. Dal 2016 via al controllo preventivo del fisco per i modelli anomali

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Precompilata modificata con controllo preventivo e rimborso a cura dell’Agenzia delle entrate, se il 730 inviato dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta, presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati da un apposito provvedimento da emanarsi a cura della stessa Agenzia delle entrate.

E’ questa una delle principali novità stabilite dall’articolo 49 della bozza di Legge di stabilità 2016 che sta affrontando in questi giorni l’iter parlamentare per l’approvazione.

La modifica si sostanzia attraverso l’inserimento del comma 3 bis all’art. 5 D.Lgs. 175/2014, che prevede per la prima volta, il controllo preventivo per i 730 che presentano anomalie rispetto a determinati parametri che saranno stabiliti dall’Agenzia delle entrate.

Il controllo preliminare del Fisco

Su tali 730 sarà dunque possibile, già a partire dall’anno di reddito 2015, un controllo preliminare, in via automatizzata o mediante verifica dei documenti a supporto per la compilazione del modello, da effettuarsi dalla stessa amministrazione finanziaria entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione oppure dalla successiva data di invio del modello qualora questa avvenga dopo il 7 luglio.

L’accredito post controllo non avverrà a cura del sostituto ma sarà erogato direttamente dall’agenzia delle entrate, non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello (e quindi ordinariamente entro il 7 gennaio), ovvero dalla data di trasmissione del 730 se successiva.

I rimborsi rilevanti.

La stessa procedura si applica anche ai 730 precompilati e modificati dal contribuente o per il tramite del sostituto, che “determinato un rimborso di importo rilevante”.

In questi casi il rimborso sarà possibile solo attraverso il controllo preventivo e l’erogazione diretta per il tramite dell’Agenzia delle entrate.

La norma, prevede altresì l’abrogazione dell’articolo 1 commi 586 e 587 della L. 147/2013, che aveva previsto per i rimborsi che superano soglia 4.000 euro, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia (anche derivanti da eccedenze d’imposta degli anni precedenti), il controllo preventivo ed assegnazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Tale norma, infatti è da considerarsi superata poiché con riferimento i familiari a carico viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell’invio della dichiarazione, mentre con riferimento alle eccedenze derivanti dall’anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata.

In tutti questi casi la norma specifica, inoltre, che rimane altresì impregiudicata la facoltà dell’Agenzia delle entrate di poter esperire ogni possibile controllo previsto in materia di imposte sui redditi (formale e sostanziale).

L’invio delle spese mediche.

Vengono previsti con decorrenza 2016 a valere sull’anno d’imposta 2015, alcune modifiche sul sistema “Tessera sanitaria” sul cui portale devono essere caricati i dati relativi alle spese mediche per alimentare la precompilata.

Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno, infatti, consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Viene inoltre prevista l’applicazione della sanzione pari ad € 100,00, per ogni comunicazione, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da parte degli operatori sanitari (ivi compresi medici e dentisti titolari di P.iva) in relazione alle prestazioni erogate nel 2015.

Per quanto attiene invece alla comunicazione clienti e fornitori di cui all’articolo 21 Dl 78/2010 (“spesometro”), viene stabilito che, i dati inviati dagli operatori al sistema Tessera sanitaria, potranno essere prelevati direttamente dall’agenzia delle entrate ai fini del presente adempimento, evitando così un adempimento aggiuntivo ai contribuenti.

In tal senso un apposito Provvedimento dell’agenzia delle entrare si dovrà preoccupare di stabilire termini e modalità di acquisizione dei dati stessi già comunicati.

Va segnalata anche la predisposizione della comunicazione delle spese sanitarie rimborsate, da effettuarsi a cura di enti e casse/società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Si tratta, nella sostanza, delle spese mediche non rimaste a carico del contribuente, la cui comunicazione è prevista al fine di assicurare in precompilata la correttezza dell’importo effettivamente detraibile.