Nel nuovo ruling vale sempre la regola del “silenzio assenso”

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Il D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2015, con efficacia generalizzata dal 1° gennaio 2016, ha profondamente revisionato la disciplina degli interpelli, in ottemperanza alla delega formulata dall’art. 6, comma 3 Legge n. 23/2014.

In particolare, l’art. 1 del citato D.Lgs. n. 156/2015 ha riformulato l’art. 11 della Legge n. 212/2000, riconducendo nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente l’intera disciplina degli interpelli (prima distribuita su diverse norme, non perfettamente coordinate tra loro), rendendola più omogenea e razionale.

L’efficacia delle risposte. Il terzo comma del rinnovato art. 11 dello Statuto, oltre a prescrivere i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello introdotte o revisionate, precisa che la risposta stessa, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione Finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente; stabilisce, peraltro, la nullità di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità della risposta.

La nuova formulazione, nel confermare la vincolatività della risposta solo per l’Amministrazione, rispetto al passato innova il testo identificando espressamente l’amministrazione “in ogni suo organo”, ricomprendendovi, pertanto, quelli ausiliari. Di conseguenza, la risposta favorevole al contribuente preclude, ad esempio, anche ai verificatori della Guardia di Finanza di formulare rilievi nel p.v.c. emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche, laddove le medesime questioni siano state oggetto di un vaglio dell’Amministrazione in sede di interpello, sempre che non siano emersi, nel corso dell’indagine, elementi che alterano il quadro rappresentato dal contribuente nella relativa istanza.

Il silenzio assenso. Peraltro, il medesimo comma 3 conferma ed estende a tutte le tipologie di ruling la regola del “silenzio assenso”, prevedendo che, qualora la risposta dell’Amministrazione non pervenga nel termine previsto dalla legge, si consolida la soluzione prospettata dal contribuente, con l’effetto di determinare anche la nullità di qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, difforme alla soluzione su cui si è formato il silenzio.

La disposizione prevede che l’efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, applicabile comunque ai comportamenti futuri (rimanendo, di contro, consolidati gli effetti già prodotti in virtù della precedente risposta).

I termini per le risposte dell’Amministrazione. Va chiarito che alle istanze formulate per gli interpelli ordinario e qualificatorio, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) dello Statuto, l’Amministrazione dovrà rispondere nel termine di 90 giorni; di contro, per le istanze formulate per gli interpelli qualificatorio, anti-abuso e disapplicativo (di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 della medesima legge 212/2000), l’Amministrazione potrà avvalersi del più ampio termine di 120 giorni.

Riprendendo la disposizione prevista dall’attuale disciplina dell’interpello ordinario, il comma 5 del nuovo art. 11 prevede che la presentazione delle varie tipologie di istanze di interpello non produce alcun effetto interruttivo o sospensivo sulle ordinarie scadenze degli adempimenti tributari.

Autore: Marco Brugnolo