Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Le violazioni non hanno rilevanza penale
Il raddoppio dei termini per l’esercizio dell’attività accertatrice, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p., non opera con riguardo all’IRAP, poiché le dichiarazioni che costituiscono oggetto materiale dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 sono solamente quelle relative alle imposte sui redditi e all’IVA.
È quanto ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Como nella sentenza n. 514/02/15.
Nel caso di specie la CTP ha ritenuto operante il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 per la notifica dell’accertamento oggetto di causa, eccetto che per la pretesa relativa all’IRAP.
Per la Cassazione (sentenza n. 4906 del 2015) – hanno evidenziato i giudici comaschi – è errata l’inclusione dell’IRAP nella quantificazione dell’imposta evasa non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico.
Inoltre, le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000 (contestato nella fattispecie) sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA (v. circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 4/8/2000, che motiva l’esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito).
L’articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000, che configura un reato di pericolo concreto, tutela il bene giuridico patrimoniale dalla percezione del tributo ed è all’indebito vantaggio d’imposta, deducibile dalle correlate dichiarazioni annuali, che deve farsi riferimento per l’individuazione del profitto del reato (Cass., Sez. 3 pen. 11147/2011). “Delle imposte evase” – si legge allora in sentenza– “come indicate dall’agenzia dovrà tenersi conto pertanto di quanto sopra menzionato con riferimento all’esclusione dell’Irap (vedi sul punto anche Ctp Lombardia Brescia, sezione X, 16/4/2014, n. 34) non essendo legittimo il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento di cui all’art. 43 terzo comma dpr 29/9/1973 n. 600 con riferimento all’imposta succitata. Il raddoppio dei termini è invece legittimo per le altre imposte ai fini reddituali e Iva, essendo stato chiaramente specificato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25/7/2011 n. 247 che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento previsto dal dl n. 223/2006 è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale (…)”.
Insomma, poiché il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni tributarie per le quali esiste un obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e poiché le violazioni relative all’IRAP non comportano tale obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria è da escludere che l’istituto in parole possa operare per questo tributo.