Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
La Legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” prevedeva, tra l’altro, la revisione della disciplina degli interpelli in materia fiscale.
In particolare, l’art. 6, comma 3 della citata legge, delegava il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio qualora costituenti un inutile aggravio per il contribuente, senza significativi benefici per l’Amministrazione.
L’approvazione del D.Lgs n. 156/2015. In ottemperanza a quanto stabilito dal Legislatore delegante, il Governo ha ricondotto nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente l’intera disciplina degli interpelli (prima distribuita su diverse norme, non perfettamente coordinate), mediante la radicale riformulazione dell’art. 11 della Legge n. 212/2000.
In particolare, il D.Lgs 24/09/2015, n. 156, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016, ha nel contempo:
- riformulato l’art. 11 dello Statuto del contribuente che ora contempla ben cinque diverse tipologie di ruling;
- disciplinato in modo omogeneo e razionale le varie tipologie di interpello introdotte;
- abrogato le disposizioni non più compatibili.
La disciplina, in realtà, non è ancora completa nei dettagli; l’art. 8 del citato D.Lgs n. 156/2015 demanda, infatti, alla pubblicazione di appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro il 30 gennaio 2016, la previsione delle modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui inviare le medesime istanze e quelli da cui dovranno pervenire le relative risposte, comprese le modalità di comunicazione; i medesimi provvedimenti dovranno inoltre stabilire ogni altra regola di dettaglio concernente la procedura.
Viene, infine, precisato nella citata ultima norma che per le istanze di interpello presentate prima dell’emanazione dei provvedimenti esecutivi, restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
Le nuove tipologie di interpello. Come innanzi accennato, l’art. 1 del D.Lgs n. 156/2015, riformula in toto l’art. 11 della Legge n. 212/2000, rubricato “Diritto di interpello”, prevedendo cinque diverse tipologie di ruling interno, a ciascuna delle quali, peraltro, corrispondono tempi specifici di riposta.
Interpello ordinario. L’istituto, previsto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 11 Legge 212/2000, mantiene sostanzialmente la struttura dell’”interpello ordinario” di cui al vigente art. 11. L’istanza è volta ad ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali. Tale tipologia di interpello, in sostanza, può essere attivata in relazione a qualsiasi disposizione tributaria che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale; l’amministrazione risponde in 90 giorni.
Interpello qualificatorio. La nuova tipologia di ruling, ugualmente prevista dal comma 1, lettera a) dell’art. 11, si presenta in via complementare rispetto all’interpello ordinario, da cui differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. Con tale strumento, il contribuente potrà chiedere all’Amministrazione finanziaria un parere non tanto in relazione all’applicazione delle disposizioni, quanto in ordine alla “corretta qualificazione delle fattispecie”, anche in tal caso quando sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. Anche la risposta a tale tipologia di interpello è prevista in 90 giorni.
Interpello probatorio. Lo strumento, previsto dalla successiva lett. b) del medesimo comma 1, si rende applicabile ad una categoria molto ampia di situazioni, andando a sostituire, di fatto, diverse istanze attualmente previste dall’ordinamento tributario (come ad esempio quelle previste dall’art. 11, comma 13 della Legge n. 413/1991 e l’istanza di interpello delle C.F.C.); la richiesta è finalizzata ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull’idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente, ai fini dell’adozione di un determinato regime fiscale. La risposta dell’Amministrazione, in tal caso, è prevista in 120 giorni.
Interpello anti-abuso. Tale forma di ruling, prevista dalla lett. c) del comma 1 in commento, è destinata ad assorbire le principali fattispecie ricomprese nel campo di applicazione dell’interpello antielusivo di cui al vigente art. 21 della Legge n. 413/1991; costituisce, peraltro, il nuovo strumento, già previsto nel nuovo art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente1, che ha codificato la controversa fattispecie dell’abuso del diritto, attraverso il quale il contribuente può chiedere all’Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Tale istituto può essere attivato dal contribuente anche per conoscere il parere dell’Amministrazione in relazione alle ipotesi di interposizione, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta dell’Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni.
Interpello disapplicativo. L’ultima forma di interpello, disciplinata dal comma 2 dell’art. 11 in argomento, corrisponde a quella attualmente disciplinata dall’art. 37-bis, comma 8 del D.P.R. n. 600/1973, il quale consente al contribuente di chiedere all’Amministrazione un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. Nello stesso comma viene riportata la precisazione che la presentazione o la mancata presentazione dell’istanza de qua non pregiudicano, in nessun caso, la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell’accertamento amministrativo e del contenzioso. Peraltro, in caso di risposta negativa è prevista la possibilità della sua impugnazione “differita”, ossia unitamente al ricorso avverso l’avviso di accertamento. La risposta dell’Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni.
[1]Inserito dall’art. 1 del D.Lgs n. 128/2015, con decorrenza dal 1° ottobre 2015.