Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Con il Decreto crescita e internalizzazione si prevede la possibilità per il soggetto residente svolgente attività d’impresa di optare per la branch exemption per tutte le stabili organizzazioni estere. Tradotto in termini pratici, in deroga al principio di tassazione su base mondiale, l’impresa italiana potrà decidere di non far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile gli utili e le perdite prodotte dalla stabile organizzazione estera.
L’efficacia delle nuove disposizioni –Le citate disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Come noto, il D.lgs.147/2015 è entrato in vigore il 22.10.2015. Pertanto, le disposizioni in questione si applicheranno dal periodo d’imposta 2016.
L’esercizio dell’opzione –Si tratta di un regime fiscale opzionale irrevocabile che una volta prescelto interessa tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa residente, al momento della costituzione delle medesime, al fine di evitare arbitraggi.
L’esercizio dell’opzione deve avvenire al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta, ed è irrevocabile.
Per le stabili organizzazioni già esistenti si prevede che l’opzione in argomento possa essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa.
Ai fini dell’esercizio della citata opzione, il contribuente dovrà indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di esercizio dell’opzione; se ne deriva una perdita fiscale netta questa compenserà gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione e dall’imposta dovuta si computeranno le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6 del TUIR.
Nel caso di stabile organizzazione localizzata in Stati paradisiaci, l’opzione potrà essere esercitata al verificarsi alternativamente ad una delle seguenti condizioni:
- le società non residenti svolgano un’effettiva attività industriale o commerciale;
- dalle partecipazioni detenute non consegua l’effetto di localizzare i redditi in territori diversi da quelli di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR;
- l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
In caso di esercizio dell’opzione, senza la sussistenza delle suddette esimenti implicherà l’applicazione, alle stabili organizzazioni, della disciplina delle controlled foreign companies – CFC e delle regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell’articolo 167 del TUIR.
Nel caso di esercizio dell’opzione con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali non sono state applicate le disposizioni in materia di CFC si applicheranno, sussistendone le condizioni, le disposizioni sulla tassazione integrale dei dividendi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, saranno disciplinate le modalità applicative delle disposizioni precedentemente commentate.