Iscrizione d’ipoteca. Asseverazione della comunicazione da parte di Equitalia

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

È quanto ha ricordato la Commissione Tributaria Regionale della Calabria nella sentenza n. 1379/01/15.
La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente confermando, per l’effetto, l’impugnato provvedimento d’iscrizione d’ipotecaria. Nel successivo giudizio d’appello il contribuente ha lamentato l’erroneità della decisione di prime cure perché l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile senza considerare che la documentazione attestante la notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione d’ipoteca era stata prodotta da Equitalia in copia semplice, non avente alcun valore probatorio.
Ebbene, anche il giudizio d’appello si è chiuso in senso favorevole al concessionario, alla stregua delle seguenti osservazioni.
La CTR catanzarese ha ritenuto la regolarità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria perché questo documento è stato prodotto da Equitalia nel giudizio di primo grado “in copia conforme all’originale, siccome contenente apposita asseverazione del predetto concessionario della sua provenienza (v. attestazione di conformità all’originale – sottoscritta dall’agente di riscossione – sulla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, sull’allegato dettaglio degli addebiti e sull’avviso di ricevimento in data [omissis], prodotta da Equitalia con allegazione al fascicolo di primo grado)”.
L’attestazione di conformità, apposta dall’agente della riscossione sulla copia dei documenti prodotti, attribuisce agli stessi la stessa efficacia degli originali, atteso che tale potere è espressamente previsto dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 669/96, che recita: “Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”.
E allora la CTR ha ritenuto l’appello del contribuente meritevole di rigetto “in quanto il ricorso di primo grado proposto dal contribuente porta la data del 13/04/2011, dalla regolare notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria”.
Il soccombente paga le spese del giudizio.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS