Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Il 30 novembre scade il secondo acconto di Unico 2015.
Anche quest’anno contribuenti e i loro consulenti saranno alle prese con i conteggi necessari al fine di determinare correttamente quanto dovuto.
Com’è ormai noto il calcolo dell’acconto dovuto per Irpef, Ires, Ivie ed Ivafe, cedolare secca ed Irap può essere calcolato con il metodo “storico” oppure con quello previsionale.
Vediamo nel caso di specie il corretto trattamento dell’Irpef in relazione alle regole in vigore.
L’indicazione in Unico
L’anticipo Irpef dovuto per l’annualità in corso (prima e seconda od unica rata) deve essere, indicato al rigo RN62 del modello Unico 2015 PF. Il dato è quello determinato con l’utilizzo del metodo storico, calcolato sulla base del debito effettivo maturato nel corso del 2014.
L’acconto è dovuto solo se l’importo di cui al rigo RN34 è pari o superiore ad € 52.
Nell’ipotesi in cui l’importo della prima rata risulti superiore ad € 103 lo stesso va pagato in due tranches:
- la prima è scaduta con il termine per il versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente,
- la seconda va versata entro il 30 novembre 2015.
Percentuale
In relazione alla percentuale da determinare a titolo di acconto Irpef si ricorda che l’articolo 11 commi 18 e 19 del DL 76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% dell’acconto Irpef dovuto in relazione all’anno 2013 e a quelli successivi.
Pertanto l’anticipo IRPEF per l’annualità 2015, pari come detto al 100% dell’imposta dovuta, va segnalato rispettivamente in colonna 1 ed in colonna 2 del rigo RN62 applicando le percentuali del 40% e del 60% sull’importo di cui al rigo RN34 (denominato “Differenza”) di Unico.
Il calcolo previsionale
Se il contribuente si avvale del cd “metodo previsionale” nel calcolo dell’acconto da versare all’Erario, gli importi da determinare in RN62 devono essere sempre quelli definiti utilizzando il “metodo storico” secondo le regole sopra indicate e non i minori importi versati o che si intendono versare.
Con il metodo previsionale ai fini del calcolo si deve fare riferimento all’imposta che si presume sarà dovuta per l’anno. In questo caso per non incorrere in sanzione occorre che l’imposta versata a titolo di acconto non sia poi a consultivo inferiore al 100% di quella determinata a saldo in Unico 2016.
L’eccezione
A tale regola fa eccezione, da quest’anno, l’ipotesi in cui si rende necessario il ricalcolo dell’acconto su base storica nel caso in cui ai soli fini della maggiorazione dell’acconto dovuto, è imposta la rideterminazione dell’Irpef per il 2014. Tale casistica passa attraverso la compilazione del rigo RN61 del modello.
Al ricorrere delle ipotesi di seguito indicate sarà, quindi, necessario proseguire con la compilazione del rigo con il quale rideterminare il cd “Rigo differenza” poiché, in questi casi l’acconto da indicare nel modello su base storica (RN62) non troverà più la sua base di calcolo nel rigo RN34, ma bensì nel nuovo Rigo RN61 (colonna 4).
In particolare si tratta delle seguenti casistiche:
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto,
- redditi dei terreni,
- redditi dei fabbricati locati a soggetti in condizioni di disagio,
- deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
- soggetti non residenti in relazione alla possibile detrazione per carichi di famiglia (salvo quanto previsto con riferimento ai contribuenti “non residenti Schumacker”),
- titolari di determinate obbligazioni (irrilevanza parziale delle ritenute subite).
Si tratta, generalmente, di ipotesi peggiorative per il contribuente, poiché di norma l’importo di cui al rigo RN61 risulta sempre maggiore del rigo RN34.
Nello specifico occorrerà quindi compilare il rigo RN61 del Modello Unico PF 2015 barrando colonna 1 ed indicando a colonna 2 il reddito complessivo rideterminato applicando le disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione. Infine a colonna 3 andrà segnalato l’importo dell’imposta netta ricalcolata e come detto a colonna 4 il nuovo ammontare dell’importo “differenza” (ovvero il rigo RN34 rideterminato).
Pertanto in ipotesi di rideterminazione dell’Irpef 2014 (poiché si rientra in una o più delle casistiche sopra elencate) l’acconto Irpef sarà dovuto se l’importo indicato a colonna 4 del rigo RN61 è pari o superiore ad € 52.
Anche in queste ipotesi, se il contribuente si avvale del cd “metodo previsionale” nel calcolo dell’acconto da versare all’Erario, gli importi da determinare in RN62 devono rimanere sempre ancorati al “metodo storico” secondo le regole sopra indicate non dovendosi mai indicare i minori importi versati o che si intendono versare .