Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Anche i ragionieri vedono finalmente riconosciuto il loro diritto ad iscriversi agli Organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento.
Con la sentenza del 4 novembre il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dal CNDCEC contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo Economico e dell’Economia, con il quale l’ente aveva impugnato il Decreto Ministeriale pubblicato nel settembre 2014 che, prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto, escludeva i ragionieri.
Ben trentacinquemila ragionieri, sprovvisti di laurea ma iscritti alla sezione A dell’Albo dei Commercialisti, potranno quindi finalmente ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento.
La soddisfazione del CNDCEC
Grande è la soddisfazione espressa dal Presidente Nazionale dei Commercialisti, Gerardo Longobardi, il quale aveva sin da subito denunciato la contraddittorietà del Decreto nella parte in cui non prevedeva una specifica deroga per i ragionieri.
Come hanno evidenziato infatti i consiglieri nazionali delegati alla materia Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, il testo mostra tutta la sua contraddittorietà laddove prevede che “per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, i professionisti appartenenti agli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti sono esentati dall’attività di formazione obbligatoria, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore. Incarichi per i quali i ragionieri hanno l’abilitazione”.
I ragionieri, pertanto, finivano per essere abilitati alla funzione di compositore delle crisi dalle stesse norme transitorie, mentre se ne sanciva, allo stesso tempo, l’esclusione per mancanza dei requisiti.
La sentenza
La sentenza in commento richiama, in primo luogo, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 139/2005, con il quale sono stati soppressi gli Ordini dei Dottori Commercialisti e i Collegi dei Ragionieri e Periti Commerciali ed è stato istituito l’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché il CNDCEC.
Come stabilisce lo stesso articolo 1 del Decreto Legislativo n. 139/2005, però le competenze dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti iscritti alla sezione A sono esattamente le stesse e ricomprendono anche le funzioni che il Decreto impugnato attribuisce agli organismi di gestione della crisi.
Appare pertanto evidente come, in mancanza di una puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla Legge n. 139/2009 “l’introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima”.
Il Decreto impugnato è stato ritenuto contrastante con la normativa primaria anche in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nella Legge n. 3/2012, istitutiva appunto dell’istituto della composizione della crisi di sovra indebitamento.
L’articolo 15, comma 9 della Legge in oggetto prevede infatti che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da professionisti in possesso dei requisiti per essere nominati curatore.
In considerazione del fatto che i ragionieri possono essere nominati curatori fallimentari non si comprende come sia possibile escluderli dagli organismi si composizione della crisi.
Ecco quindi i motivi per i quali il Tar ha deciso di accogliere il ricorso proposto dal CNDCEC.