Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Importi dovuti e corretta determinazione in Unico
Il 30 novembre prossimo scade anche il secondo acconto dovuto per la cedolare secca.
L’anticipo risulta dovuto se l’importo indicato in rigo RB11 del Modello Unico (colonna 3) è pari o superiore ad € 52.
L’acconto per la cedolare secca è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta.
Il Metodo di calcolo
Anche l’acconto per la cedolare secca può essere rideterminato con le due consuete modalità. Il metodo storico e quello previsionale.
Con quello storico il conteggio viene effettuato utilizzando come riferimento l’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2014. In particolare si deve assumere il 95% dell’imposta indicata nel rigo RB11 colonna 3 di Unico 2015 (rigo denominato “Totale imposta cedolare secca”).
Con il metodo previsionale invece l’acconto è sempre pari al 95% dell’imposta che si presume sarà dovuta per l’anno 2015.
Trattandosi di un anticipo infatti il contribuente può, infatti, sempre ridurre fino anche ad annullare il versamento di quanto originariamente determinato con il metodo storico.
Si ricorda inoltre che, al fine di non incorrere in sanzioni, nel caso di adozione del metodo previsionale l’acconto versato deve essere almeno pari al 95% della cedolare secca che sarà determinata in Unico 2016 redditi 2015.
Nel caso di specie la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato o pagato in ritardo.
Rimane comunque, sempre applicabile, anche in caso di versamento incapiente, la disciplina del ravvedimento operoso che, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014), è usufruibile non oltre il momento dell’invio dell’avviso bonario emesso a seguito della liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Per effetto delle novità introdotte con la citata normativa il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni che decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene (da 1/10 a 1/6 del minimo), potendo egli stessi, al limite procedere con il ravvedimento non oltre il termine ultimo previsto per l’accertamento ex art. 43 D.p.r. 600/73.
L’indicazione in Unico
L’acconto dovuto sul 2015 va obbligatoriamente fornito, non solo per l’Irpef (rigo RN62), ma anche in ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi (cd “cedolare secca”) per cui l’anticipo richiesto per l’annualità in corso (prima e seconda o unica rata) va segnalato esclusivamente avvalendosi delle regole previste per il calcolo sulla base del “metodo storico” al rigo RB12 del modello Unico.
Gli importi da indicare al suddetto rigo RB12 sono pari al 95% di quanto determinato a rigo RB11(“Totale imposta cedolare secca”). Tale percentuale va ulteriormente suddivisa in:
- prima rata (colonna 1) pari al 40% del totale dovuto
- la seconda rata (colonna 2) nella quale indicare il restante 60%.
In altre parole al rigo RB12 in colonna 1 va segnalato il 38% del rigo RB11, invece a colonna 2 il 57% sempre del rigo RB11.
Si ricorda altresì che la prima rata potrebbe non essere stata pagata qualora di ammontare pari od inferiore ad € 103,00. In questa ipotesi al 30 novembre dovrà essere versato l’intero acconto dovuto.
Anche per la cedolare secca vale la stessa regola in tema di Irpef, per cui in caso di abbandono del metodo storico, in RB12 devono essere comunque segnalati gli importi derivanti dal suddetto metodo e non i minori importi versati o che si intendono versare sulla base del calcolo previsionale.