Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
In tema imposta regionale sulle attività produttive, l’ausilio di un collaboratore familiare non è elemento di per sé idoneo a configurare l’autonoma organizzazione, quindi non determina l’assoggettabilità a IRAP dei redditi di un lavoratore autonomo.
È quanto emerge dalla sentenza n. 8008/04/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Il collegio etneoha accolto il ricorso di un promotore finanziario avverso il silenzio/rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per quattro annualità d’imposta. Il contribuente, forte della giurisprudenza in materia (su tutte C. Cost. n. 156/2001), ha evidenziato di avere svolto, negli anni considerati, l’attività in assenza di un’organizzazione di capitale o lavoro altrui.
Ebbene, l’adita CTP di Catania ha ritenuto illegittimo il diniego dell’Agenzia delle Entrate.
La pretesa del promotore finanziario si è fondata sulla sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale secondo cui, a differenza di quanto avviene per l’attività imprenditoriale, l’IRAP non di applica indistintamente a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, ma solo a quelli che operano con un’organizzazione di capitale o lavoro altrui.
Il concetto enunciato dalla Consulta è stato ribadito e chiarito dalla Corte di Cassazione; per esempio, dalla sentenza n. 22592 del 2012 che afferma: “È infatti principio consolidato che, in tema di Irap, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento a imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni, postula che l’attività abituale e autonoma del professionista si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca l’attività produttiva”.
Nella fattispecie in esame, secondo i giudici tributari catanesi, a fronte delle affermazioni del contribuente, l’Ufficio non ha fornito alcuna prova del fatto che lo studio professionale fosse dotato di un’organizzazione autonoma, né sono stati indicati gli elementi in cui si sarebbe articolata tale organizzazione. “Al contrario” – si legge in sentenza – “il ricorrente ha prodotto due comunicazioni dell’Agenzia delle entrate da cui risulta che: 1) per gli anni d’imposta 2008 e 2009, l’ufficio ha riconosciuto la mancanza di un’autonoma organizzazione, e quindi l’esonero dall’Irap; 2) per gli anni 2006 e 2007 ha negato tale esonero, basandolo però sull’esistenza di un collaboratore familiare. Francamente l’ausilio di un solo collaboratore familiare appare troppo poco perché possa configurarsi quell’organizzazione dotata di un minimo di autonomia potenzi e accresca l’attività produttiva […]”.
Quanto all’argomento del fisco fondato sull’esistenza di elementi negativi, da 40mila a 60mila euro all’anno, la CTP ha rilevato che nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, il ricorrente ha precisato che si trattava di spese prevalentemente afferenti alle trasferte che lui effettuava di continuo sul territorio nazionale al fine di promuovere la sua attività.
In conclusione, la Commissione catanese di primo grado ha accolto il ricorso del promotore finanziario, cui spetta il rimborso di quanto richiesto (con gli interessi).