PERDITE SU CREDITI IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Deducibili anche in caso di approvazione di un piano attestato di risanamento

Premessa – Sono deducibili in ogni caso le perdite su crediti relative ad un debitore assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), anche estere equivalenti, che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di ristrutturazione.

Perdite su crediti – La disciplina delle perdite su crediti di cui all’art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986 torna sotto la lente del Legislatore, che questa volta amplia le ipotesi di deduzione automatica delle perdite. Le modifiche entrano in vigore nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 147/2015. Dunque, dal periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) si dovrà far fronte alle novità introdotte dal Legislatore con il D.Lgs. 147/2015 – “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”.

Procedure concorsuali – In particolare per quanto riguarda le procedure concorsuali l’art. 101, comma 5, TUIR prevede che le perdite su crediti sono deducibili qualora risultino da elementi certi e precisi ovvero “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Deducibilità – In tale ipotesi la perdita è automaticamente deducibile indipendentemente dalla relativa definitività e dalla sussistenza degli elementi certi e precisi posto che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2013, n. 26/E, la situazione di sofferenza del credito è “ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore”.

Assoggettamento a procedure concorsuali – A tal fine, il debitore è considerato assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza/provvedimento di ammissione alla procedura/decreto di omologa (sentenza dichiarativa del fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione al concordato preventivo, decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, decreto che dispone l’amministrazione straordinaria).

Decreto internazionalizzazione – L’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”), integrando il comma 5 del citato art. 101, riconosce la deducibilità “in ogni caso” delle perdite su crediti anche in presenza di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), Legge fallimentare oppure di procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni. Sul punto, la Relazione illustrativa al Decreto in esame fa riferimento, in particolare, alla procedura fallimentare di ristrutturazione societaria statunitense denominata “Chapter 11”, che risulta equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis della citata Legge fallimentare.

Momento rilevante – Relativamente alle suddette procedure assume rilievo rispettivamente la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del piano di risanamento o di ammissione alla procedura estera.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS