CARTELLA AGLI EREDI. NULLITÀ DELLA NOTIFICA

Una sentenza della CTP della Capitale

Quando è stata presentata la dichiarazione di successione, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di nullità, personalmente e nominativamente a tutti gli eredi e non ai medesimi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius. Gli eredi sono tenuti al pagamento del debito ereditario solamente pro quota. Pertanto è illegittimo un ruolo unico, che non determini, cioè, la pretesa imputabile a ciascuno degli eredi.

Con la sentenza n. 16576/57/15, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha annullato una cartella di pagamento relativa a un’iscrizione a ruolo effettuata dalla dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73.

La cartella veniva notificata impersonalmente agli eredi del contribuente deceduto presso l’ultimo domicilio del medesimo sicché gli eredi hanno proposto impugnazione presso la competente CTP eccependo la nullità assoluta della notificazione della cartella, posto che era stata presentata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Per legge, infatti, la notificazione nell’ultimo domicilio del defunto non è consentita nel caso in cui gli eredi abbiano provveduto a comunicare all’Ufficio il loro domicilio. Il che è avvenuto, nella specie, con la dichiarazione di successione.

Ebbene, i giudici capitolini di primo grado hanno accolto il ricorso degli eredi.

A proposito della notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius la CTP scrive: “risulta fondato il secondo motivo del gravame, con il quale i ricorrenti deducono la nullità assoluta della cartella impugnata e della sua notificazione, perché emessa e notificata impersonalmente ne confronti degli eredi (omissis) in via (omissis). L’art. 65 del D.P.R. n. 600/73 consente, infatti, la notificazione degli atti, relativi a soggetto defunto, impersonalmente ai suoi eredi nel suo ultimo domicilio, solo se gli eredi stessi non abbiano comunicato il loro personale domicilio. La notifica impersonale nell’ultimo domicilio del defunto non è consentita nel caso in cui gli eredi abbiano, invece provveduto a comunicare all’ufficio il loro domicilio. Nella specie, ciò è avvenuto con la dichiarazione di successione (…). La nullità in questione, secondo la Corte di cassazione è assoluta e insanabile (Cass. nn. 18729/2014; 10659/2003; 11447/2002 e 3865/2001). Oltre a ciò, poiché la cartella impugnata enuncia una pretesa fiscale nei confronti di soggetti che, in ragione della qualità ereditaria, non sono tenuti in solido, ma ‘pro quota’, la emissione del ruolo che non tenga conto della loro identità e del loro domicilio, quali risultano già dagli atti dell’Agenzia delle entrate, si risolve in una nullità della stessa iscrizione a ruolo, per la indeterminatezza della pretesa fiscale nei confronti di ciascuno”.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS