Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Dopo la comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale con la quale è stato “ufficializzato” il Decreto attuativo del patent box, è possibile fare il punto su alcuni aspetti relativi al rapporto tra l’agevolazione in questione e i costi di R&S nonché sul calcolo pratico della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.
Collegamento tra bene immateriale agevolabile e costi di R&S – In merito alla prima questione, va innanzitutto evidenziato che il co. 41 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 ha definito le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione.
In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.
Con le modifiche approvate nel D.L. investment compact (D.L. 3/2015), è stata concessa la possibilità di svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche tramite società esterne, a condizione che non si tratti di società del gruppo.
Il requisito del collegamento diretto tra costi di R&S e bene immateriale è in linea con i principi dettati dall’Ocse, ed in particolare con il nexus approach in base al quale per cui deve sempre sussistere un collegamento diretto tra spese sostenute per il bene immateriale e reddito agevolabile, derivante dall’utilizzo del bene stesso.
La questione più controversa della nuova misura riguardava l’individuazione del costi di R&S rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione, che è esaustivamente affrontata nell’art. 8 del D.M. 30.07.2015.
In particolare, rientrano nell’ambito delle attività di R&S:
- la ricerca fondamentale;
- la ricerca applicata;
- lo sviluppo sperimentale e competitivo;
- il design;
- l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;
- le attività di presentazione, comunicazione e promozione in grado di accrescere il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi.
Il calcolo dell’agevolazione – La quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi (fiscali) sostenuti per produrre tale bene.
La questione della determinazione del reddito agevolabile è affrontata nell’art. 9 del Decreto attuativo, che chiarisce le modalità per il suo calcolo.
Si prevede che tale quota deve essere determinata per ciascun bene immateriale, indicando al numeratore i costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo poste in essere
- direttamente dai soggetti beneficiari;
- da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
- da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
L’importo di tali costi è incrementato:
- dei costi relativi alle attività di R&S derivanti da operazioni infragruppo, per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti dalle società del gruppo nei confronti di soggetti terzi;
- dei costi relativi alle attività di R&S sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi come definito dal provvedimento 29 settembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate (relativo alla disciplina degli oneri documentali in materia di transfer pricing), almeno fino a concorrenza dei proventi rappresentati dal riaddebito dei costi, di cui al comma 2, ai soggetti partecipanti all’accordo.
Al denominatore del rapporto vanno indicati i costi suddetti aumentati:
- dei costi derivanti da operazioni infragruppo, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del bene immateriale;
- del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo d’imposta.
Per la determinazione del rapporto non assumono alcuna rilevanza:
- gli interessi passivi;
- le spese relative agli immobili;
- e qualsiasi costo non direttamente riconducibile a uno specifico bene immateriale.
La quota di reddito agevolabile è data dal prodotto tra il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali e il rapporto summenzionato, e non concorre a formare il reddito d’impresa del soggetto beneficiario nelle percentuali anzidette.