Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Premessa – Il disegno di legge di stabilità 2016 attua la riforma dei regimi agevolati prevedendo che dall’anno prossimo il regime forfetario resterà l’unico e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l’aliquota del 5% per i primi 5 anni. In assenza di diposizioni specifiche per i contribuenti minimi si ritiene che possano continuare ad operare con tale regime fino alla naturale scadenza.
Legge di stabilità 2015 – L’art. 1, commi 85 e 88, Legge di Stabilità 2015 ha soppresso il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 dall’1.1.2015, permettendo però a coloro che al 31 dicembre 2014 erano già in regime di proseguire fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Decreto mille proroghe – Il comma 12-undecies dell’art. 10 del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014) in deroga alla disposizione di cui all’art. 1, comma 85, lett. b) e c), Legge di Stabilità 2015 che abroga il regime dei minimi, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Legge di Stabilità 2015 è prorogata di un anno.
Bozza legge di stabilità 2016 – Dal 2016 il regime forfetario sarà l’unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota del 5% (anziché del 15%) per i primi 5 anni. Non è previsto il mantenimento del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.
Forfettari start up con inizio nel 2015 – I contribuenti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 e che hanno fruito del regime forfetario possono, di fatto, applicare l’aliquota del 10% (anziché del 15%) sul reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Per i quattro anni successivi (dal 2016 al 2019) il disegno di legge di stabilità per il 2016 prevede la possibilità di applicare la nuova aliquota del 5 per cento.
Regime dei minimi – Si pone, al riguardo, il problema di quale disciplina debbano applicare i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto invece, di fruire, ricorrendone i presupposti, del regime “dei minimi”.
Mancanza di disciplina transitoria – Non è stata prevista, infatti, una disciplina transitoria per tali soggetti. Nella Legge n. 190/2014 era stato stabilito, come già detto, che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza del quinquennio e al compimento del 35° anno di età.
D.D.L. stabilità 2016 – Al riguardo si fa presente che nel disegno di legge di stabilità 2016 non vige alcuna norma contraria e pertanto si ritiene che tale disposizione legislativa rimanga in vigore, consentendo conseguentemente ai contribuenti interessati di fruire del regime “dei minimi” fino alla sua naturale scadenza e cioè fino al 5° anno o eventualmente fino al 35° anno di età.
Minimi nel 2015 – Anche la proroga stabilita in sede di conversione del D.L. n. 192/2014 (“Decreto Milleproroghe”) aveva previsto che lo stesso regime poteva essere scelto dai soggetti la cui attività fosse iniziata nel 2015. Il disegno di Legge di stabilità non ha abolito neanche tale previsione e si ritiene, pertanto, che anche tali soggetti possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza.