E-fattura, dal primo luglio obbligo anche per noli e subforniture

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Subappalti con le pubbliche amministrazioni ai nastri di partenza insieme ai carburanti per l’anticipazione degli obblighi di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018. Il comma 917, dell’articolo 1 della legge 205/2017, infatti, impone la fattura elettronica anche per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pa al fine di contrastare l’alto tasso di evasione che caratterizza tale settore.

Volendo contestualizzare l’ambito applicativo, ricordiamo che l’appalto, ai sensi dell’articolo 1655 codice civile, è il contratto col quale una parte assume il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. I rischi sono a carico dell’esecutore e non del cliente, cosicché sarà onere dell’appaltatore quello di provvedere ai mezzi personali e materiali utili alla realizzazione, oltre che ad assumersi il rischio del proprio inadempimento. Il subappalto è il contratto mediante il quale l’appaltatore affida ad un terzo soggetto il compimento dei lavori commissionatigli dal cliente principale. L’articolo 1656 codice civile prevede che di regola il subappalto è vietato, a meno che il committente non abbia prestato il proprio consenso.

Sappiamo che la fatturazione elettronica per i fornitori della Pa è già vigente, la legge di Bilancio 2018 disciplina il rapporto successivo, ossia quello che intercorre tra gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori a cui è affidato l’incarico. Tale innovazione riguarderà anche i subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto, dove per filiera si intende, come specificato dal comma 917, l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Il citato articolo 3 fa riferimento all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per tutti coloro che effettuano i lavori, anche indirettamente (come nel caso del subappalto) a favore della pubblica amministrazione. Pertanto, sono previsti obbligatoriamente due codici, la cui indicazione è facoltativa in e-fatturaPA (ma necessaria per il buon fine del pagamento), ossia il codice identificativo di gara (Cig) e il codice unico di progetto (Cup). Il provvedimento 30 aprile 2018 precisa che questi vadano inseriti in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

La circolare n. 8/E/2018 è intervenuta chiarendo che la fatturazione elettronica dal prossimo 1° luglio 2018 troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e i soggetti di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Volendo esemplificare, quindi, nell’ipotesi in cui l’impresa A stipuli un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (ai sensi delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019). Si rileva, infine, che la fatturazione elettronica nel settore dei subappalti sarà oggetto di un apposito documento di prassi, come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nella stessa circolare n. 8/E/2018.

Fonte “Il sole 24 ore”